Sentenza nº 12 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 2023

RelatoreMaria Rosaria San Giorgio
Data di Resoluzione02 Febbraio 2023
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 12 del 2023

SENTENZA N. 12

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, promosso dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna nel procedimento vertente tra il Caseificio sociale La Cappelletta di San Possidonio − società cooperativa agricola e il Comune di Concordia sulla Secchia, con ordinanza del 15 novembre 2021, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visti l’atto di costituzione del Caseificio sociale La Cappelletta di San Possidonio − società cooperativa agricola, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 29 novembre 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;

udito l’avvocato Livia Salvini per il Caseificio sociale La Cappelletta di San Possidonio − società cooperativa agricola e l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 15 novembre 2021, iscritta al n. 215 del registro ordinanze del 2021, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, denunziandone il contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    1.1.– Il rimettente premette di essere investito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione, disposta dalla Corte di legittimità con ordinanza della sezione sesta civile, 31 ottobre 2019, n. 28135, di una precedente sentenza d’appello, che aveva confermato l’accoglimento, in prime cure, dell’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale il Comune di Concordia sulla Secchia aveva contestato al Caseificio sociale La Cappelletta di San Possidonio − società cooperativa agricola l’omesso versamento dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 (recte: anni 2007, 2008 e 2009) in relazione a sei fabbricati.

    In primo grado, soggiunge il rimettente, la Commissione tributaria provinciale di Modena, in linea con le deduzioni del contribuente, aveva ritenuto dimostrata la natura rurale dei fabbricati e, quindi, operante l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) prevista dall’art. 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14.

    La CTR riferisce, quindi, di essere chiamata a decidere la controversia in applicazione del principio di diritto – enunciato dalla Corte di cassazione con la citata ordinanza di cassazione con rinvio, in continuità con l’orientamento inaugurato dalla sentenza della stessa Corte, sezioni unite civili, 21 agosto 2009, n. 18565 – secondo il quale, ai fini dell’esenzione dall’ICI, il carattere rurale dei fabbricati deve risultare dall’apposita annotazione negli atti del catasto, nella specie non sussistente.

    Espone, ancora, il rimettente che nel giudizio riassunto il contribuente ha chiesto, in via principale, dichiararsi la nullità dell’avviso di accertamento riguardante quattro degli originari sei fabbricati, «non oggetto di autotutela da parte del Comune», e, in via subordinata, sottoporsi allo scrutinio di legittimità costituzionale «la norma di riferimento», nella parte in cui non prescrive la possibilità di ottenere l’esenzione dei fabbricati a destinazione rurale che non siano più censiti in catasto, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

    Il Comune di Concordia sulla Secchia ha, invece, concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per riassunzione e, in subordine, per il rigetto dello stesso, sul presupposto che, in relazione ai quattro fabbricati privi di annotazione di ruralità, l’ICI fosse, invece, dovuta.

    1.2.– In punto di rilevanza, la CTR rimettente osserva che la risoluzione delle questioni sollevate appare determinante ai fini della decisione del giudizio sottoposto al suo esame, vincolata al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella ordinanza sopra indicata, che «condurrebbe inevitabilmente a una pronuncia di rigetto che appare ingiusta».

    Chiarisce, al riguardo, il rimettente che «non è in discussione il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione», secondo il quale l’annotazione costituisce condizione per il riconoscimento della destinazione rurale dell’immobile soggetto all’ICI, ma piuttosto la possibilità che sia proprio tale principio a determinare la lesione di diritti tutelati dalla Costituzione.

    1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, secondo il giudice a quo la norma censurata sarebbe irragionevole nella parte in cui, secondo la riferita esegesi, richiede l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali ai fini del riconoscimento retroattivo della ruralità anche nei casi, come quello di specie, in cui l’annotazione, pur in presenza dei presupposti sostanziali della ruralità, non possa essere effettuata, in quanto, al momento della presentazione della relativa istanza, la particella catastale identificativa dell’unità immobiliare sia stata soppressa e sia confluita in un nuovo subalterno.

    Sotto altro profilo, involgente ancora l’art. 3 Cost., la disposizione censurata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le situazioni, sostanzialmente uguali, dei proprietari degli immobili che, prima della presentazione dell’istanza di ruralità, siano stati oggetto di variazioni catastali nel periodo dal 2006 al 2011 e dei titolari di immobili di identica tipologia che non abbiano subito alcuna modifica.

    Da ultimo, la norma censurata, imponendo prestazioni patrimoniali diverse a contribuenti nella medesima situazione sostanziale, recherebbe vulnus al principio della capacità contributiva enunciato dall’art. 53 Cost.

  2. – Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità e comunque per la non fondatezza delle questioni.

    2.1.– L’interveniente eccepisce, anzitutto, la genericità della prospettazione della questione «per il ritenuto contrasto con l’art. 97 Cost.».

    Osserva, inoltre, la difesa statale che le censure svolte dal rimettente investono una norma di interpretazione autentica che non ha introdotto l’obbligo di annotazione negli atti catastali, ma si è limitata a chiarirne la portata effettuale, precisando che l’inserimento di tale annotazione ha efficacia retroattiva sino al quinto anno antecedente alla presentazione della relativa domanda.

    Un ulteriore profilo di inammissibilità investirebbe, ad avviso dell’interveniente, da un lato, la riproposizione di questione analoga, già decisa da questa Corte con la ordinanza n. 115 del 2015, dall’altro, la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, essendo la CTR incorsa nella medesima carenza rilevata da questa Corte in riferimento alla questione decisa nella occasione ricordata, in quanto avrebbe omesso di verificare se fosse concretamente applicabile nella fattispecie in scrutinio lo ius superveniens costituito dalla disciplina del procedimento di annotazione della ruralità posta dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 luglio 2012 (Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità).

    La difesa statale eccepisce, altresì, l’inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    La CTR Emilia-Romagna, pur avendo dato atto che, nel costituirsi in giudizio, il Comune di Concordia sulla Secchia aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per riassunzione del giudizio, avrebbe omesso di verificare l’incidenza di tale eccezione, astrattamente ostativa alla decisione di merito, sulla questione di legittimità costituzionale.

    Sostiene, al riguardo, l’interveniente che l’inammissibilità, ove sussistente, determinerebbe l’estinzione del processo, con la conseguenza che il giudizio potrebbe essere definito con una pronuncia in rito, senza alcuno scrutinio della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale.

    Ancora, ad avviso della difesa statale, l’ordinanza di rimessione, assumendo che i fabbricati oggetto di causa sarebbero stati soppressi perché «confluiti in altro subalterno catastale», senza, tuttavia chiarire se tale soppressione abbia riguardato i soli dati catastali oppure se sia stata la conseguenza della demolizione e ricostruzione degli stessi immobili ovvero di interventi edilizi di trasformazione in un organismo in tutto o in parte diverso, esibirebbe un’ulteriore carenza motivazionale.

    In aggiunta, la CTR – posto che, quale giudice del rinvio, è vincolata al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale l’esenzione dall’ICI presuppone necessariamente...

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