Sentenza nº 123 da Constitutional Court (Italy), 17 Maggio 2022

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione17 Maggio 2022
EmittenteConstitutional Court (Italy)

Sentenza n. 123 del 2022

SENTENZA N. 123

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 71, 190, 195, 204, 562 e 606 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 1° marzo 2021, depositato in cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Almerina Bove per la Regione Campania e gli avvocati dello Stato Chiarina Aiello e Eugenio De Bonis per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2022.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 1° marzo 2021, depositato il successivo 4 marzo e iscritto al reg. ric. n. 12 del 2021, la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 71, 190, 195, 204, 562 e 606, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), in riferimento, complessivamente, agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.

  2. – L’art. 1, comma 71, della legge n. 178 del 2020 istituisce per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con dotazione pari a 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia, «secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

    2.1.– La ricorrente assume che la disposizione in esame vìoli il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost. e gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. e argomenta richiamando, in primo luogo, la giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze.

    In base a quanto affermato nella sentenza n. 94 del 2007, la disciplina dell’edilizia residenziale pubblica ricadrebbe, con riguardo alla programmazione degli insediamenti, nella materia «governo del territorio» di cui al comma terzo dell’art. 117 Cost. (sentenza n. 451 del 2006) e, con riguardo alla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli Istituti autonomi case popolari o di enti ai primi sostituiti dalla legislazione regionale, nella competenza regionale residuale.

    Con riferimento ai fondi con destinazione vincolata in materia regionale, la ricorrente evidenzia che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 254 del 2013), l’art. 119 Cost. ne vieta l’istituzione, anche a favore di soggetti privati, poiché potenziali strumenti diretti di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di «sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (sentenze n. 168 e n. 50 del 2008 e, nello stesso senso, n. 201 del 2007 e n. 118 del 2006).

    2.2.– Su tali premesse, la Regione Campania sostiene che il comma 71 dell’art.1 della legge n. 178 del 2020, pur introducendo una misura relativa alla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP, di competenza regionale residuale, con riflessi nell’ambito del «governo del territorio», vìoli il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., in quanto non prevede alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi.

    L’esercizio unitario delle funzioni amministrativa e legislativa, infatti, può superare il vaglio di legittimità costituzionale – prosegue la ricorrente, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale – solo in presenza di una disciplina in cui assumano il dovuto risalto le procedure concertative e di coordinamento orizzontale, che devono essere condotte in base al principio di lealtà.

  3. – È impugnato inoltre l’art. 1, comma 190, della legge n. 178 del 2020, il quale dispone che, «[p]er le finalità di cui al comma 188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al comma 189 il Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l’ammontare del contributo concedibile».

    Le risorse in oggetto, secondo quanto previsto dai commi 188 e 189, sono assegnate, con delibera del CIPE, al Ministro dell’università e della ricerca, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, in vista della costituzione degli ecosistemi dell’innovazione al fine di favorire il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, di ricerca multidisciplinare e di creazione di impresa.

    3.1.– La ricorrente assume che le previsioni richiamate incidano sulla materia di competenza regionale concorrente «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi», nonché sulle materie di competenza regionale residuale dell’industria, commercio e artigianato, alle quali andrebbe ricondotta la disciplina della formazione strettamente connessa allo sviluppo d’impresa.

    Su tale premessa, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., in quanto la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse stanziate, delle modalità di accesso ai finanziamenti e dell’ammontare dei contributi concedibili verrebbe effettuata senza il coinvolgimento delle Regioni, sotto forma di previa intesa.

  4. – Le medesime censure di violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., nonché degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., sono rivolte anche al comma 195 del citato art. 1 della legge n. 178 del 2020, che istituisce un «fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato all’organizzazione, nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo, per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e rinforzare l’attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale.

    La disposizione affida a un decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il compito di individuare «le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l’ammontare del contributo concedibile».

    4.1.– Secondo la Regione Campania, la previsione inciderebbe nella materia di competenza legislativa regionale residuale della formazione professionale, nonché in quella del turismo e, pertanto, la mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni interessate nella determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle somme stanziate nel fondo comporterebbe la violazione dei parametri evocati, per le ragioni già svolte con riferimento al comma 190.

  5. – È, inoltre, impugnato l’art. 1, comma 204, della legge n. 178 del 2020, il quale dispone che «[l]e iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale».

    Il comma 203 prevede che l’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, «destina l’ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze», alla costruzione di scuole di cui al comma 153 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

    5.1.– La ricorrente ricorda che questa Corte, nella sentenza n. 284 del 2016, ha già esaminato il comma 153 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, relativo al finanziamento della costruzione di scuole «innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e...

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