Sentenza nº 254 da Constitutional Court (Italy), 31 Ottobre 2013
Relatore | Paolo Maria Napolitano |
Data di Resoluzione | 31 Ottobre 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 254
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 53, comma 1, lettera b), e 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, promosso dalla Regione Veneto con ricorso consegnato per la notificazione in data 9 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 16 ottobre 2012 ed iscritto al n. 146 del registro ricorsi 2012.
Visto latto di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Luca Antonini e Luigi Manzi per la Regione Veneto e lavvocato dello Stato Enrico de Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
− Con ricorso consegnato per la notificazione in data 9 ottobre 2012, la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha promosso questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni facenti parte del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dallarticolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, deducendone il contrasto con numerosi parametri costituzionali.
1.1.− Fra le disposizioni oggetto di censura è larticolo 53, comma 1, lettera b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, con il quale sono state apportate delle modifiche allart. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che, a sua volta, era intervenuto dettando la nuova disciplina del servizi pubblici locali, precedentemente contenuta nellart. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, disposizione questultima oggetto di referendum abrogativo svoltosi nel giugno 2011, i cui effetti sono stati formalizzati con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dellarticolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).
Prosegue la Regione ricorrente rammentando che il legislatore, con lart. 4 del d.l. n. 138 del 2011, aveva, in sostanza, reintrodotto la medesima disciplina oggetto della abrogazione referendaria, tanto che, impugnata la disposizione in tal modo sopravvenuta da varie Regioni, la Corte costituzionale, con sentenza n. 199 del 2012, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, ritenendo la norma, riproduttiva di una disciplina normativa abrogata per volontà popolare, in contrasto con lart. 75 della Costituzione.
Aggiunge, a questo punto, la Regione ricorrente che con la disposizione legislativa ora denunziata sono state, tra laltro, apportate numerose modifiche al ricordato art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, le quali − prosegue la parte ricorrente richiamando numerose precedenti sentenze di questa Corte − ledono la autonomia regionale, comprimendone le sfere di competenza esclusiva residuale in materia di servizi pubblici locali e concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Peraltro, prosegue la ricorrente, la disposizione censurata, apportando modifiche allart. 4 del d.l. n. 138 del 2011 − a sua volta, come detto, riproduttivo dellart. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 reintrodurrebbe in sostanza una normativa già oggetto di referendum abrogativo, violando essa stessa lart. 75 Cost. La surrettizia reiterazione di una norma dichiarata incostituzionale da questa Corte con la sentenza n. 199 del 2012, cioè il ricordato art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, violerebbe peraltro anche lart.136 Cost.
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− Oggetto di impugnazione sono, altresì, i commi 1 e 2 dellart. 64 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134...
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