Ordinanza nº 130 da Constitutional Court (Italy), 24 Giugno 2021

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione24 Giugno 2021
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 130

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui abroga l’art. 42 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), dell’art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha introdotto l’art. 238-bis del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, e dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998), promosso dal Giudice di pace di Taranto nel procedimento penale a carico di D. P., con ordinanza del 19 luglio 2019, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 il Giudice relatore Franco Modugno;

deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 luglio 2019 (r.o. n. 50 del 2020), il Giudice di pace di Taranto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui abroga l’art. 42 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), e dell’art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha introdotto l’art. 238-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, prospettando la violazione degli artt. 25, 76, 97, primo (recte: secondo) comma, e 111 della Costituzione, «e, in via subordinata, dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998), con riferimento all’art. 76 della Costituzione»;

che il giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’art. 633 del codice penale, per aver occupato abusivamente un immobile di altrui proprietà;

che il rimettente rileva che l’imputato potrebbe essere condannato al termine del dibattimento e quindi sottoposto ad una delle pene previste per i reati di competenza del giudice di pace, compresa la permanenza domiciliare, essendogli stata contestata l’aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale (art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000): il che potrebbe determinare una successiva attività dello stesso giudice di pace, in qualità di giudice dell’esecuzione (art. 40 del d.lgs. n. 274 del 2000);

che, in ragione di ciò, «si rend[erebbe] necessario prevenire in dibattimento [un] eventuale conflitto di competenze, nell’applicazione e riconversione dell’eventuale condanna dell’imputato alla pena pecuniaria o alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o alla permanenza domiciliare»;

che, al riguardo, il rimettente osserva che, con la sentenza 12 marzo 2019-24 aprile 2019, n. 17595, la prima sezione penale della Corte di cassazione, risolvendo un conflitto di competenza tra il Giudice di pace di Alessandria e il Magistrato di...

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