DECRETO 18 novembre 1998, n. 462 - Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463

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Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali;

Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli vapore (CV) e' ora espressa in Kilowatt (KW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unita' di misura;

Visto che i termini di pagamento sono fissati in base ai cavalli fiscali dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;

Visto l'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con la quale viene data facolta' al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo;

Considerata l'opportunita' di determinare in base alla potenza effettiva, KW e CV, i termini di pagamento per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati dal 1 gennaio 1998;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4857M del 27 ottobre 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Termini di pagamento

  1. Dal 1 gennaio 1998 le tasse automobilistiche sono corrisposte con le seguenti modalita' ed entro i seguenti termini di scadenza:

    1. per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza...

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