DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 802 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unita' di misura

Coming into Force04 Novembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/11/03/082U0802/CONSOLIDATED/20200509
Enactment Date12 Agosto 1982
Published date03 Novembre 1982
Official Gazette PublicationGU n.302 del 03-11-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 80/181 del 20 dicembre 1979, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita' di misura; Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Le unita' di misura legali da utilizzare per esprimere grandezze sono quelle riportate nel capitolo I dell'allegato al presente decreto.

Sono ritenute legali fino ai 31 dicembre 1985 le unita' di misura destinate ad esprimere grandezze riportate nel capitolo II dell'allegato al presente decreto.

Per indicare le unita' di misura di cui ai commi precedenti si devono usare esclusivamente le denominazioni, le definizioni e i simboli previsti nell'allegato.

Art 2.

Le prescrizioni di cui all'articolo precedente si applicano, nelle attivita' economiche, nei settori della sanita' e della sicurezza pubblica e nelle operazioni di carattere amministrativo, agli strumenti di misura impiegati, alle misurazioni effettuate e alle indicazioni di grandezza espresse in unita' di misura.

Art 3.

E' autorizzato l'impiego di unita' di misura diverse da quelle legali:

  1. nei settori della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario, qualora tali unita' siano contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Italia o la Comunita' economica europea;

  2. per i prodotti e le apparecchiature immessi in commercio e/o in servizio alla data del 31 dicembre 1982 e per i relativi componenti e ricambi.

Tuttavia i dispositivi indicatori degli strumenti di misura indicati nella lettera b) devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 1985.

Nel settore disciplinato dal paragrafo I della "Norma internazionale ISO 2955 del 1 marzo 1974 - Elaborazione della informazione: Rappresentazioni di unita' SI e di altre unita' per l'uso di sistemi che comprendono serie limitate di caratteri", si applicano le prescrizioni fissate dalla stessa norma ISO in materia di unita' contemplate dal presente decreto.

E' autorizzato fino al 31 dicembre 1989 l'impiego di indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unita' di misura legali previste all'art. 1, primo comma, accompagnata da una o piu' indicazioni espresse con unita' diverse. In tal caso l'indicazione dell'unita' legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano.

Gli strumenti di misura devono recare le indicazioni di grandezza in un'unica unita' di misura legale.

Art 4.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000.

La sanzione amministrativa contemplata dal comma precedente e' applicata dall'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui al primo comma costituiscano reato.

Art 5.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.

Art 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 agosto 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1982

Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 28

Allegato

ALLEGATO

CAPITOLO I

UNITA' DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE DALL'ART. 1, COMMA PRIMO

  1. UNITA' SI, LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI.

    1.1. Unita' SI di base.

    ---------------------------------- ----------------------------------

    Le definizioni delle unita' SI di base sono le seguenti:

    Unita' di lunghezza.

    Il metro e' la lunghezza pari a 1.650.763,73 lughezze d'onda nel

    vuoto della radiazione corrispondente alla transizione fra i livelli 2 p10 e 5 d5 dell'atomo di cripto 86.

    (11ª CGPM, 1960, ris. 6).

    Unita' di massa.

    Il kilogrammo e' l'unita' di massa; esso e' pari alla massa del prototipo internazionale del kilogrammo.

    (3ª CGPM, 1901, pag. 70 del resoconto).

    Unita' di tempo.

    Il secondo e' la durata di 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo del cesio 133.

    (13ª CGPM, 1967, ris. 1).

    Unita' di intensita' di corrente elettrica.

    L'ampere e' l'intensita' di una corrente elettrica costante che, mantenuta in due conduttori paralleli rettilinei di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe fra questi conduttori una forza eguale a 2 x 10-7 newton su ogni metro di

    lunghezza.

    (CIPM, 1946, ris. 2, approvata dalla 9ª CGPM, 1948).

    Unita' di temperatura termodinamica.

    Il kelvin, unita' di temperatura termodinamica, e' la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.

    (13ª CGPM, 1967, ris. 4).

    Unita' di quantita' di sostanza.

    La mole e' la quantita' di sostanza di un sistema che contiene tante entita' elementari quanti sono gli atomi in 0,012 kilogrammi di carbonio 12.

    Quando si usa la mole, le entita' elementari devono essere specificate; esse possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, altre particelle, oppure raggruppamenti specificati di tali particelle.

    (14ª CGPM, 1971, ris. 3).

    Unita' di intensita' luminosa.

    La candela e' l'intensita' luminosa, in una determinata direzione, di una sorgente che emette una radiazione monocromatica di frequenza 540 x 1012 hertz e la cui intensita' energetica in tale direzione e'

    1/683 watt allo...

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