Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 27;
Vista la direttiva n. 93/89/CEE, del Consiglio del 25 ottobre 1993, concernente l'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Base imponibile)
All'articolo 2, primo comma, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera d), le parole: "autoveicoli e" sono sostituite dalle seguenti: "autoveicoli di peso complessivo a pieno carico
inferiore a 12 tonnellate e per"; b) dopo la lettera d) e aggiunta la seguente:
"d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di
cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12
tonnellate;".
Art
2.
(Tassazione degli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate)
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Ai fini dell'applicazione della tassa automobilistica e della relativa addizionale erariale del 5 per cento, di seguito denomi-
nate tassa, gli autoveicoli per trasporto di cose di cui
all'articolo 2, primo comma, lettera d-bis), del D.P.R. 5 febbraio
1953, n. 39, aggiunta dall'articolo 1, sono suddivisi nelle classi
indicate nella tabella A annessa al presente decreto.
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La tassa per ciascuna classe degli autoveicoli per trasporto di cose di cui al comma 1 non puo' essere determinata in misura
inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella di cui
al medesimo comma 1.
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L'esercizio della facolta' di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non puo' comportare
una misura della tassa inferiore agli importi minimi di cui al
comma 2.
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Per gli autoveicoli per trasporto di cose muniti, all'asse o agli assi motore, di sospensione pneumatica o di sospensione
riconosciuta ad essa equivalente, come definite ai punti 1 e 2
dell'allegato III al decreto del Ministero dei trasporti del 22
gennaio 1988, n. 78, aggiunto dall'articolo 6 del decreto del
Ministero dei trasporti del 28 settembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 1993,
n. 236, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/7/CEE del
Consiglio del...