LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0152)

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Passera, Ministro dello sviluppo

economico e delle infrastrutture e

dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83

All'articolo 1:

al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 157» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), alinea, le parole: «sostituita dalla» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal».

All'articolo 3:

al comma 2, capoverso 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri connessi all'affidamento di attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto».

L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

Art. 4. - (Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni). - 1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento";

b) al comma 2, le parole: "1º gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014"

.

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

Art. 4-bis.- (Contratto di disponibilita'). - 1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore";

b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

.

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo,».

All'articolo 7:

al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"

;

al comma 3, capoverso 2, la lettera b) e' soppressa.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015

;

al comma 2, le parole: «primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e le parole: «, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «. Il Commissario straordinario»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma 5, e' stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute straordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grande evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso in cui il parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e' fissato entro trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita' di cui al periodo precedente.

2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta degli interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare"

.

All'articolo 9:

al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;

al comma 1, lettera c), capoverso 127-duodevicies), le parole: «decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, del 22 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

All'articolo 10:

al comma 3, le parole: «da essa previste. I Commissari delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da essa previste, i Commissari delegati»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,» sono soppresse;

al comma 12, le parole: «nel limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti»;

al comma 14, primo periodo, le parole: «alla regione Emilia-Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto» e dopo le parole: «il supporto necessario» e' inserita la seguente: «unicamente»;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

"b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilita' pubblica degli edifici medesimi".

15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive e indicazioni appositamente impartite

.

All'articolo 11:

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2013".

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

.

All'articolo 12:

al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche...

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