DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1982, n. 515 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/440 concernente la qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

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Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 75/440 del 16 giugno 1975, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente la qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', dei lavori pubblici, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il presente decreto ha per oggetto i requisiti di qualita' delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate, dopo trattamenti appropriati, per l'approvvigionamento idrico-potabile.

Per acque dolci superficiali s'intendono i corsi di acqua, i laghi e gli invasi naturali ed artificiali.

Sono, pertanto, escluse le acque sotterranee, le acque destinate alla rialimentazione delle falde e le acque salmastre.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N.152

Art 1.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.

Sono di competenza statale le funzioni concernenti:

  1. l'indirizzo, la promozione, la consulenza ed il coordinamento delle attivita' connesse con l'applicazione del presente decreto;

  2. la predisposizione dei criteri generali e delle metodiche per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali, nonche' dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dal presente decreto;

  3. la redazione di un piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione, sulla base di piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, opportunamente integrati dalle regioni stesse per le finalita' di cui al presente decreto, nonche' il controllo della compatibilita' di tali piani quando si riferiscano a bacini idrografici interregionali;

  4. la modifica, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore di sanita', dei valori contenuti nella tabella allegata al presente decreto, per adeguarli a nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche, purche' queste risultino piu' restrittive;

  5. l'adeguamento, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore di sanita', dei valori-limite, di cui alla tabella allegata al presente decreto, ai corrispondenti valori definiti dalle direttive, della Comunita' economica europea qualora questi risultino piu' restrittivi.

Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere predisposti i criteri e le metodiche di cui al precedente punto b).

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N.152

Art 2.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 3.

Sono di competenza regionale le funzioni concernenti:

  1. l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione e la relativa classificazione secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e secondo i criteri generali e le metodologie di cui alla lettera b) del precedente art. 2;

  2. la redazione dei piani regionali di risanamento gia' previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, opportunamente integrati a norma del precedente art. 2, punto c).

I compiti di cui al precedente comma si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N.152

Art 3.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N.152, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 4.

Le acque dolci superficiali utilizzate o destinate alla potabilizzazione, sono suddivise nelle categorie A1, A2, A3, cui corrispondono, per le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, i valori-limite...

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