Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 90/675/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1990 e 91/496/CEE del Consiglio 15 luglio 1991, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› marzo 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Il presente decreto disciplina i controlli veterinari sui prodotti e sugli animali in provenienza da Paesi terzi esclusi gli animali domestici da compagnia, diversi dagli equidi, ed al seguito dei viaggiatori non a fini di lucro.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 90/675/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1990 e 91/496/CEE del Consiglio 15 luglio 1991, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› marzo 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Il presente decreto disciplina i controlli veterinari sui prodotti e sugli animali in provenienza da Paesi terzi esclusi gli animali domestici da compagnia, diversi dagli equidi, ed al seguito dei viaggiatori non a fini di lucro.1 AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80 ha disposto (con l'art. 30, comma 2, lettera b)) che "sono soppressi i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli articoli e nel titolo."
Art
2.
Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; inoltre si intende per:
controllo documentale: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano gli animali o i prodotti;
controllo d'identita': la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti o i certificati e gli animali o prodotti nonche' della presenza e della concordanza dei marchi o timbri che su di essi devono figurare;
controllo fisico: controllo dell'animale stesso, con possibilita' di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio nonche' eventualmente controlli complementari in fase di quarantena;
controllo materiale: controllo dei prodotti con possibilita' di prelevare campioni o effettuare esami di laboratorio;
territorio comunitario: il territorio dei Paesi membri elencati all'allegato I;
posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanita' riconosciuto dalle Comunita' europee, diretto da un medico veterinario e situato, per il controllo degli animali, nelle immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti anche in prossimita' della frontiera stessa;
importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali o i prodotti a scopo di importazione nelle Comunita' europee:
partita: una quantita' di animali della stessa specie o di prodotti della stessa natura, coperta da uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di un Paese terzo;
prodotti: i prodotti animali o di origine animale di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, nonche' alle condizioni previste dall'art. 34:
1) i pesci freschi direttamente sbarcati da un peschereccio;
2) taluni prodotti vegetali;
3) taluni sottoprodotti di orgine animale non compresi nell'allegato II del Trattato di Roma;
4) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero.
Art
2.
Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; inoltre si intende per:
controllo documentale: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano gli animali o i prodotti;
controllo d'identita': la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti o i certificati e gli animali o prodotti nonche' della presenza e della concordanza dei marchi o timbri che su di essi devono figurare;
controllo fisico: controllo dell'animale stesso, con possibilita' di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio nonche' eventualmente controlli complementari in fase di quarantena;
controllo materiale: controllo dei prodotti con possibilita' di prelevare campioni o effettuare esami di laboratorio;
territorio comunitario: il territorio dei Paesi membri elencati all'allegato I;
posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanita' riconosciuto dalle Comunita' europee, diretto da un medico veterinario e situato, per il controllo degli animali, nelle immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti anche in prossimita' della frontiera stessa;
importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali o i prodotti a scopo di importazione nelle Comunita' europee:
partita: una quantita' di animali della stessa specie o di prodotti della stessa natura, coperta da uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di un Paese terzo;
prodotti: i prodotti animali o di origine animale di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, nonche' alle condizioni previste dall'art. 34:
1) i pesci freschi direttamente sbarcati da un peschereccio;
2) taluni prodotti vegetali;
3) taluni sottoprodotti di orgine animale non compresi nell'allegato II del Trattato di Roma;
4) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero.1 AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80 ha disposto (con l'art. 30, comma 2, lettera b)) che "sono soppressi i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli articoli e nel titolo."