Sentenza nº 193 da Constitutional Court (Italy), 31 Luglio 2020

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione31 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 193

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2015, n. 43, promosso dalla Corte di assise d’appello di Brescia nel procedimento penale a carico di S. S., con ordinanza del 23 luglio 2019, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l’atto di costituzione di S. S., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 luglio 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;

uditi l’avvocato Marco Capra per S. S. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 21 luglio 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 23 luglio 2019, la Corte di assise d’appello di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2015, n. 43, «nella parte in cui, inserendo all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 richiamato dall’art. 656 comma 9, lett. a) c.p.p. il reato di cui all’art. 12, commi 1 e 3, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non prevede una norma transitoria al fine di evitare l’applicazione retroattiva del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena».

    1.1.– Il rimettente è investito dell’istanza di S. S., di sospensione – previa detrazione dalla pena da scontare del periodo trascorso in custodia cautelare –dell’ordine di esecuzione emesso il 12 marzo 2019 dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Brescia, in relazione alla pena detentiva di due anni e otto mesi di reclusione, inflitta dalla Corte d’assise d’appello di Brescia con sentenza del 6 aprile 2018, irrevocabile dal 21 febbraio 2019, per il reato di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggravato ai sensi del comma 3-bis, lettera c-bis), della medesima disposizione e commesso il 10 novembre 2007.

    1.2.– Premessa la fondatezza della domanda di detrazione dalla pena da espiare del periodo di custodia cautelare, il giudice a quo osserva che, pur essendo stato S. S. condannato per un reato che, all’epoca della sua commissione, consentiva la sospensione dell’ordine di esecuzione, per effetto della modifica recata all’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» (richiamato dall’art. 656, comma 9, lettera a, del codice di procedura penale) dall’art. 3-bis del d.l. n. 7 del 2015, come convertito, tale sospensione risulta oggi preclusa dall’inclusione, ad opera di tale ultima disposizione, nel novero dei reati “ostativi”.

    Sarebbe d’altra parte irrilevante la circostanza che la condotta addebitata a S. S. costituisse, all’epoca della sua commissione, un’autonoma fattispecie “qualificata” di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, laddove oggi integra una circostanza aggravante del medesimo delitto, atteso che il fatto commesso dall’interessato risulterebbe comunque riconducibile alla condotta punita dall’attuale art. 12, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, cui fa riferimento l’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 7 del 2015, come convertito.

    Per effetto di quest’ultima disposizione, S. S. non può dunque beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione, laddove, in caso di accoglimento delle questioni prospettate, egli potrebbe invece ottenerla e presentare da libero istanza di concessione di misure alternative alla detenzione. Di qui la rilevanza delle questioni.

    1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente, dato atto del consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla natura processuale delle norme di ordinamento penitenziario (sono citate Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 luglio 2006, n. 24561 e sezione prima penale, sentenza 27 aprile 2018, n. 18496), che precluderebbe un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, volta a escluderne l’applicabilità a fatti di reato precedenti alla sua entrata in vigore, dubita della...

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