Sentenza nº 51 da Constitutional Court (Italy), 12 Marzo 2020

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione12 Marzo 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 51

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio), modificativo dell’art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e dell’art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel procedimento vertente tra l’Associazione protezione animali natura - Ente provinciale protezione animali e ambiente (PAN - EPPAA) e altri e la Provincia autonoma di Trento, il comitato faunistico della Provincia autonoma di Trento e l’Associazione cacciatori trentini, con ordinanza del 3 agosto 2018, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento;

deliberato nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 3 agosto 2018 (reg. ord. n. 160 del 2018), il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale parzialmente identiche a quelle sollevate con ordinanza dello stesso TRGA trentino del 16 gennaio 2015, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2015, con cui era stata denunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia), che autorizza l’esercizio dell’attività venatoria nel territorio trentino congiuntamente, in forma vagante e da appostamento fisso, in ragione del regime di riserva naturale ivi esistente.

    Nel precedente giudizio il TRGA di Trento aveva sollevato la questione in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ritenendo che la norma violasse il principio di esclusività della caccia sancito dal legislatore nazionale, che impone la scelta di una sola tra le seguenti forme di esercizio di attività venatoria: vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; nelle altre forme consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata, e con il riparto di competenze costituzionali.

    Il giudizio di costituzionalità si era concluso con ordinanza n. 200 del 2017 di restituzione atti, essendo nelle more intervenuto il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio), modificativo dell’art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), che vi ha inserito una disposizione, di contenuto sostanzialmente analogo a quello della legge provinciale censurata, secondo la quale nel territorio provinciale, in ragione del regime riservistico, non è necessario l’esercizio dell’opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale.

  2. – Con il presente giudizio, il TRGA di Trento ha promosso nuovamente le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – in relazione all’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 – e agli artt. 8, primo comma, e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    Con la medesima ordinanza, inoltre, il TRGA di Trento ha esteso le censure di illegittimità costituzionale all’art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016, che ha modificato l’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 279 del 1974, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e in relazione agli artt. 8, primo comma, e 103 del d.P.R. n. 670 del 1972, perché la modifica delle norme di attuazione statutaria avrebbe violato il criterio di riparto delle attribuzioni legislative stabilito in Costituzione, comportando un livello di tutela ambientale meno rigoroso di quello previsto dalla normativa statale, andando oltre i limiti consentiti...

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