Sentenza nº 288 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 2019

RelatoreLuca Antonini
Data di Resoluzione23 Dicembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 288

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, promossi con ordinanze del 5 luglio 2018 e del 12 marzo 2019 dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, rispettivamente iscritte ai nn. 7 e 123 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 36, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione della Online SIM spa e della ITAS VITA spa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2019 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi gli avvocati Gabriele Escalar per la Online SIM spa, Massimo Basilavecchia per la ITAS VITA spa e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 5 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5.

    La norma è censurata nella parte in cui dispone che, «[i]n deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d’Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l’aliquota di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali».

    1.1.– Le questioni sono sorte nell’ambito di un giudizio che trae origine dal ricorso proposto dalla società finanziaria denominata Online SIM spa avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso dei tributi da essa versati, ai sensi del citato art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, a titolo di «addizionale» all’imposta sui redditi delle società (IRES) dovuta per il 2013.

    Nei confronti della sentenza di rigetto pronunciata in primo grado, la società ricorrente ha interposto appello, ribadendo i motivi posti a fondamento della domanda di rimborso, compendiati nei dubbi di legittimità costituzionale della disposizione denunciata prospettati in riferimento agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, Cost.

    1.2.– La CTR del Piemonte, diversamente dal giudice di prime cure, ritiene che tali dubbi siano non manifestamente infondati.

    Il giudice a quo anzitutto rileva che il gettito dell’«addizionale» introdotta dalla norma censurata è stato destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dall’abolizione, prevista dall’art. 1, comma 1, dello stesso d.l. n. 133 del 2013, della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013 su una «molteplicità di immobili».

    Quindi evidenzia, da un lato, che di tale abolizione avrebbero beneficiato tutti i proprietari, a prescindere dal reddito da essi posseduto. Dall’altro, che le imprese creditizie, finanziarie e assicurative tenute al versamento dell’«addizionale» non sarebbero state, nel corso del 2013, «economicamente più forti» degli altri soggetti passivi dell’imposta in parola.

    1.2.1.– Sulla scorta di queste premesse, il Collegio rimettente prende le mosse dalla dedotta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., che sarebbero lesi in quanto l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 – nel circoscrivere l’applicabilità dell’«addizionale» da esso istituita a coloro che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo – avrebbe determinato una irragionevole discriminazione qualitativa dei redditi.

    Al riguardo, la CTR piemontese osserva, innanzitutto, che il presupposto impositivo dell’IRES è rappresentato dal solo reddito complessivo netto prodotto, assumendo pertanto rilievo, perché sorga l’obbligazione tributaria, esclusivamente l’aspetto quantitativo e non invece il settore produttivo nell’ambito del quale opera il soggetto passivo dell’imposta.

    Nello specifico, la norma censurata violerebbe il principio di eguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 Cost. in quanto la circostanza che le imprese creditizie, finanziarie e assicurative siano sottoposte «a stretta vigilanza pubblica» non comporterebbe «necessariamente» che esse versino in una situazione di fatto diversa da quella in cui si trovano gli altri soggetti obbligati al versamento dell’IRES e idonea a giustificare la sperequazione tra le due categorie.

    La soggezione alla vigilanza pubblica non sarebbe difatti sintomatica di una particolare «ricchezza» degli unici soggetti passivi incisi dalla censurata «addizionale» e, dunque, di una capacità contributiva maggiore – del resto nemmeno suffragata da «analisi […] empiriche» – di quella espressa, a parità di reddito, dagli altri soggetti passivi dell’IRES.

    Il trattamento differenziato riservato dalla norma denunciata solo ad alcuni soggetti sarebbe irragionevole, a parere della Commissione rimettente, anche sotto un altro profilo.

    La considerazione che le imprese gravate dall’«addizionale» non sarebbero soggetti «economicamente più forti degli altri», valutata unitamente alla sopra evidenziata circostanza per cui dell’abolizione della seconda rata dell’IMU avrebbero beneficiato «tutti i proprietari» di «una molteplicità di beni immobili», a prescindere dal reddito da essi posseduto, non consentirebbe, infatti, neppure di ritenere che la disposizione oggetto dell’odierno scrutinio sia volta al perseguimento di una finalità solidaristica e redistributiva.

    Di qui il lamentato vulnus agli artt. 3 e 53 Cost., che non potrebbe d’altronde essere escluso soltanto in forza del carattere transitorio della misura impositiva oggetto della censura.

    L’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 si porrebbe in contrasto anche con l’art. 77, secondo comma, Cost., per difetto dei requisiti di necessità e urgenza.

    In proposito, la CTR piemontese osserva che le situazioni straordinarie che legittimano il ricorso alla decretazione d’urgenza dovrebbero preesistere all’esercizio del potere legislativo.

    Nel caso di specie, invece, l’«addizionale» sarebbe funzionale a soddisfare un’esigenza – segnatamente consistente nella necessaria copertura finanziaria del minor gettito derivante dall’IMU – che non preesisteva all’adozione del d.l. n. 133 del 2013: essa è stata, infatti, determinata contestualmente dallo stesso Governo, il quale, per realizzare una propria «scelta politica», con il precedente art. 1, comma 1, del medesimo d.l. ha, appunto, abolito la seconda rata dell’IMU per determinati immobili, fabbricati e terreni.

    1.3.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, manifestamente infondate.

    1.3.1.– L’eccezione d’inammissibilità è basata sull’asserito difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

    Sarebbe, in particolare, lacunosa l’argomentazione inerente alla natura temporanea del prelievo oggetto del presente incidente di legittimità costituzionale: il giudice rimettente, difatti, avrebbe sostenuto, in maniera apodittica, senza in alcun modo motivare sul punto, che tale natura non sarebbe idonea a «sanare» la dedotta disparità, laddove, invece, la transitorietà dell’«addizionale» concorrerebbe a «circoscrivere l’aggravio di imposta ad una cerchia specifica di contribuenti».

    1.3.2.– Nel merito, le questioni sarebbero, in ogni caso, non fondate.

    L’Avvocatura ritiene anzitutto insussistente la violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

    La irragionevole disparità di trattamento di cui si duole la CTR del Piemonte non sarebbe ravvisabile, dal momento che, per un verso, i redditi prodotti dai soggetti passivi incisi dalla norma censurata esprimerebbero una differenziata capacità contributiva e per altro verso, l’aggravio d’imposta derivante dall’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 sarebbe transitorio e giustificato anche da una finalità solidaristica e redistributiva.

    Sotto il primo aspetto, la difesa statale – dopo aver richiamato la sentenza n. 21 del 2005, in cui questa Corte, con riferimento alle «aliquote differenziate previste, in materia di Irap, per i settori bancario e assicurativo», ha, tra l’altro, affermato che una previsione siffatta «rientra […] pienamente nella discrezionalità del legislatore, se sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva» – sostiene che diversi sarebbero, nella specie, gli indici dai quali evincere la maggiore capacità contributiva delle imprese creditizie, finanziarie e assicurative.

    Tali indici sintomatici sarebbero, nello specifico, desumibili dal fatto che l’esercizio dell’attività da parte di tali imprese presuppone il rilascio di specifiche autorizzazioni: queste difatti, da un lato, implicherebbero l’accertamento della stabilità patrimoniale e finanziaria dei soggetti interessati, i quali, pertanto, disporrebbero di una «comprovata forza economica»; dall’altro, comporterebbero una riduzione della...

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