Sentenza nº 237 da Constitutional Court (Italy), 15 Novembre 2019

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione15 Novembre 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 237

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 250 e 449 del codice civile, degli artt. 29, comma 2, e 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), e degli artt. 5 e 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso dal Tribunale ordinario di Pisa, nel procedimento vertente tra D.E. R. e altri e il Sindaco del Comune di Pisa, con ordinanza del 15 marzo 2018, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione di D.E. R. e altra, dell’avvocato David Cerri, quale curatore speciale del minore R.G.R. R.G., nonché l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Avvocatura per i diritti LGBTI, e gli atti di intervento ad opponendum del Centro Studi “Rosario Livatino” e della libera associazione di volontariato “Vita è”;

udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Stefano Chinotti per l’Avvocatura per i diritti LGBTI, Simone Pillon per la libera associazione di volontariato “Vita è”, Francesca Salvadorini per l’avvocato David Cerri, quale curatore speciale del minore R.G.R. R.G., e Alexander Schuster per D.E. R. e altra.

Ritenuto in fatto

  1. – Nel corso di un giudizio civile – nel quale una cittadina statunitense e una cittadina italiana, «in proprio e nella dichiarata qualità di genitori del figlio minore» (nato a Pontedera), lamentavano che «l’ufficiale dello stato civile del Comune di Pisa si era rifiutato di ricevere la dichiarazione di nascita espressa congiuntamente dalla ricorrente cittadina statunitense quale madre gestazionale, e dalla ricorrente cittadina italiana quale madre intenzionale, in forza del consenso alla fecondazione eterologa (avvenuta in Danimarca)» – l’adito Tribunale ordinario di Pisa, sezione civile, in composizione collegiale, ritenutane la rilevanza al fine del decidere, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, «questione di legittimità costituzionale della norma che si desume» dagli artt. 449 del codice civile; 29, comma 2, e 44, comma 1 (omesso in dispositivo ma indicato in motivazione), del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127); 250 cod. civ.; 5 e 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), «nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all’art. 33 legge 218/95».

    Il giudice a quo premette in fatto che, nella specie, il minore è, come la propria madre biologica, cittadino del Wisconsin, Stato per il quale «la madre intenzionale, che […] è sposata con la madre gestazionale, e ha dato per iscritto il proprio consenso alla procreazione medicalmente assistita, è genitore del minore».

    Ritiene poi, però, che la norma, che si desume dal combinato disposto delle disposizioni denunciate, impedirebbe di formare in Italia un atto di nascita che riconosca al minore la doppia genitorialità same sex, cui egli avrebbe diritto come cittadino statunitense, sulla base della legge nazionale che dovrebbe viceversa trovare applicazione anche in Italia, ex art. 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

    Da qui il sospettato suo contrasto:

    1) con gli artt. 2 e 3, Cost., perché in modo irragionevole limita il diritto di persone che, in base alla legge straniera applicabile, sono legate da un rapporto di genitorialità-filiazione di vedere riconosciuta pienamente in Italia la loro formazione sociale;

    2) con l’art. 3, Cost., per irragionevole discriminazione con la situazione in cui il cittadino di nazionalità straniera abbia due genitori intenzionali di sesso diverso, nel qual caso la formazione dell’atto di nascita sarebbe possibile, con ciò ponendo in essere una discriminazione basata sul sesso;

    3) con gli artt. 3 e 24, Cost., perché irragionevolmente non consente al figlio di ottenere la prova precostituita della filiazione che sussiste in base alla legge straniera applicabile, in assenza di motivi di ordine pubblico internazionale che ostino alla sua applicazione in Italia;

    4) con gli artt. 3 e 30, Cost., dal quale ultimo si desume il diritto del figlio di ricevere mantenimento e istruzione dai genitori (che tali siano in base alla legge applicabile al rapporto di filiazione), e quindi, prima di tutto, anche secondo un criterio di ragionevolezza, di vedere riconosciuta formalmente la filiazione;

    5) con l’art. 117, [primo comma,] Cost., per contrasto con gli artt. 3 […] e 7 […] della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 176/1991, in quanto non consente di garantire l’interesse superiore del fanciullo, imponendogli di non vedere formalmente riconosciuta una genitorialità che sussiste in base alla legge straniera applicabile, e ponendo ostacoli alla realizzazione della sua aspirazione a vivere con due genitori;

    6) con l’art. 117, [primo comma,] Cost., in relazione all’art. 7 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con...

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