N. 95 ORDINANZA 8 - 12 marzo 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), promosso dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Y. I. ed altri, con ordinanza del 17 luglio 2008, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), in riferimento agli articoli 25, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui 'commina pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996 e individua la fattispecie di reato del trasferimento di fondi fissandone la relativa disciplina sanzionatoria';

che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a trattare un processo promosso nei confronti di tre persone imputate del delitto previsto e punito dagli articoli 110 del codice penale e 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 153 del 1997 perche', in concorso tra loro e nelle qualita' di cui all'imputazione, esercitavano attivita' di 'money transfer' (incasso e trasferimento di denaro su circuito internazionale), senza la prevista iscrizione nell'apposito elenco degli agenti in attivita' finanziaria istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi;

che, ad avviso del rimettente, la previsione, operata dal legislatore delegato, della fattispecie delittuosa di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 153 del 1997, in riferimento all'abusiva attivita' di 'money transfer', non e' attuativa di alcun criterio direttivo contenuto nell'art. 15 della legge delega del 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1994), perche' detta legge, con il citato art. 15, comma 1, lettera c), ha richiamato, per l'individuazione della condotta incriminata e per le sanzioni da applicare, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il quale non contiene disposizioni che puniscono come delitto condotte consistenti nell'esercizio professionale di attivita' finanziarie senza iscrizione nell'elenco istituito presso l'autorita' di controllo;

che, inoltre, la norma censurata si pone in contrasto con i criteri direttivi stabiliti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT