Sentenza nº 124 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 2019

RelatoreFrancesco Viganò
Data di Resoluzione23 Maggio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 124

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), promosso dalla Corte d’appello di Trento nel procedimento penale a carico di S. N., con ordinanza del 20 dicembre 2017, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 20 dicembre 2017, la Corte d’appello di Trento ha sollevato – con riferimento agli artt. 111, secondo e quinto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 20 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), nella parte in cui tale disposizione, così come interpretata dal diritto vivente, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale anche in caso di giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato, e pertanto definito in quella sede «allo stato degli atti» ai sensi degli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen.

    1.1.– Il giudice a quo premette di essere chiamato a giudicare di un appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Trento che ha assolto S. N. dai delitti di violenza sessuale continuata e di minaccia aggravata ai danni della moglie in ragione della ritenuta insussistenza dei fatti, dichiarando l’imputato colpevole del solo delitto di lesioni personali.

    1.2.– Quanto alla rilevanza delle questioni, la Corte d’appello rimettente osserva che l’impugnazione è stata proposta per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa e, segnatamente, all’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nella propria denuncia-querela.

    1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni proposte, rileva il collegio rimettente che l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ben potrebbe essere, in astratto, interpretato anche nel senso di escludere la necessità della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale allorché il giudizio di primo grado sia stato celebrato «allo stato degli atti» nelle forme del rito abbreviato, in forza di esplicito consenso reso dall’imputato. Una tale interpretazione sarebbe però smentita dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che – ancor prima dell’introduzione del nuovo comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. – avevano affermato, smentendo un precedente in senso contrario (è citata Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 ottobre 2016, n. 43242), la necessità di rinnovazione del dibattimento anche nei processi celebrati con rito abbreviato (è citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 14 aprile 2017, n. 18620).

    Ad avviso del giudice a quo, tale interpretazione costituirebbe “diritto vivente”, e conserverebbe la propria efficacia nomofilattica anche dopo la novella normativa.

    Così interpretata, tuttavia, la disposizione censurata si esporrebbe a vari dubbi di legittimità costituzionale.

    1.3.1.– Preliminarmente, la Corte rimettente esclude che l’interpretazione offerta dal diritto vivente della disposizione censurata sia imposta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, alla quale pure le Sezioni unite della Corte di cassazione si sono ispirate nell’affermare il principio (in via generale, e con specifico riferimento al giudizio abbreviato) della necessaria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai fini della condanna in appello di un imputato assolto in primo grado. L’art. 6 CEDU attribuirebbe infatti all’imputato il “diritto” di esaminare o far esaminare i testimoni, ma tale diritto sarebbe rinunciabile a fronte dei vantaggi processuali connessi alla scelta di un rito alternativo. Tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo alle quali si sono ispirate le sentenze delle Sezioni unite in materia riguarderebbero, d’altronde, processi celebrati con rito ordinario, in cui i giudici di primo grado avevano ascoltato i testimoni.

    1.3.2.– La disposizione censurata, così come interpretata dal diritto vivente, contrasterebbe invece con l’art. 111, secondo comma, Cost., che sancisce il principio della ragionevole durata del processo. La finalità deflattiva perseguita dal legislatore mediante la previsione del rito abbreviato, in cui la decisione è assunta «allo stato degli atti», verrebbe infatti frustrata dalla previsione del necessario svolgimento di un’attività istruttoria in grado di appello.

    1.3.3.– L’obbligatoria rinnovazione della istruzione in grado di appello contrasterebbe poi con l’art. 111, quinto comma, Cost., che affida alla legge il compito di regolare i «casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato». La rinuncia dell’imputato al contraddittorio espressa dall’imputato mediante la richiesta di rito abbreviato, a parere del giudice a quo, dovrebbe intendersi – in ossequio alla norma costituzionale in parola – riferita all’intera vicenda processuale, e non limitata al primo grado del giudizio.

    1.3.4.– La disposizione censurata, interpretata secondo il diritto vivente, violerebbe altresì il principio di parità tra accusa e difesa, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost. Infatti, l’obbligo di procedere a istruzione dibattimentale nel secondo grado di un giudizio abbreviato altererebbe irragionevolmente «la simmetria tra il diritto dell’imputato a beneficiare, in ogni caso, della riduzione di un terzo della pena, da un lato, e la facoltà del rappresentante della pubblica accusa a utilizzare le prove assunte e “cartolarizzate” nelle indagini preliminari (con la già acquisita pregnanza accusatoria), dall’altro».

    1.3.5.– Rileva, infine, la Corte d’appello rimettente che, in tutti i casi nei quali la prova rinnovata consista nell’esame della persona offesa, la disposizione censurata contrasterebbe con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2012/29/UE, trasposta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI). Ritiene in particolare il giudice a quo che l’obbligo di ulteriore audizione della persona offesa imposto dalla disposizione censurata si ponga in contrasto con l’art. 20 di tale direttiva, ove si prescrive che il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo.

  2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano rigettate in quanto infondate.

    2.1.– Insussistente sarebbe, anzitutto, l’asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo. L’allungamento dei tempi processuali conseguente all’obbligatoria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale non potrebbe infatti essere ritenuta irragionevole, dal momento che tale rinnovazione dovrebbe viceversa ritenersi imposta dall’esigenza di tutelare il principio del “giusto processo” sotteso all’intero art. 111 Cost. e a sua volta direttamente collegato alla presunzione di innocenza enunciata dall’art. 27 Cost. Come affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 14 aprile 2017, n. 18620, infatti, il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato, ingenerato...

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