Sentenza nº 43 da Constitutional Court (Italy), 08 Marzo 2019

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione08 Marzo 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 43

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell’atto di citazione della Procura regionale presso la Corte dei conti-sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna dell’11 novembre 2016, n. 44598, Proc. V. 2014/00386/MI G. 44598, promosso dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, della Procura regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna e della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, con ricorso notificato l’8 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2017, iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di intervento della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna;

udito nell’udienza pubblica del 22 gennaio 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna e il Procuratore regionale Carlo Alberto Manfredi Selvaggi per la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato l’8 febbraio 2017 e depositato il 10 febbraio 2017, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all’atto di citazione contrassegnato come Proc. V. 2014/00386/MI G. 44598 del 9 novembre 2016, con il quale la Procura regionale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha chiamato a rispondere davanti al giudice contabile i seguenti consiglieri regionali o ex consiglieri regionali: Matteo Richetti (ex Presidente dell’Assemblea legislativa), Palma Costi (Presidente dell’Assemblea legislativa), Enrico Aimi, Roberto Corradi, Gabriella Meo, Luca Bartolini, Mario Mazzotti, Sandro Mandini (tutti componenti dell’Ufficio di Presidenza in carica tra maggio 2010 e gennaio 2015); atto notificato ai suddetti convenuti in data 6 dicembre 2016, unitamente al decreto di fissazione di udienza per il 31 maggio 2017.

    Con il medesimo atto e per gli stessi fatti, la Procura regionale ha citato in giudizio anche due dirigenti del Consiglio regionale.

    La Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti alla rifusione del danno erariale per responsabilità amministrativa; danno derivante dall’aver provveduto, con varie delibere dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, alla nomina di A. A. a Capo di Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale in assenza del presupposto di legge del possesso del titolo di studio della laurea. Allo stesso, in prosieguo di tempo, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aveva attribuito temporaneamente anche le funzioni di direttore del servizio informazione e di tecnico di garanzia in materia di partecipazione.

    La Regione ricorrente ha evidenziato che il Capo di Gabinetto ricopre un incarico dirigenziale di vertice ed è pertanto chiamato a svolgere i compiti previsti dall’art. 63 della legge statutaria regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), dagli artt. 4 e 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale n. 54 del 16 giugno 2010 (avente per oggetto «Modifiche e integrazioni alla delibera n. 12 del 27 maggio 2010 recante: “Strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionale: procedure di acquisizione del personale e limiti di spesa”»); compiti riconducibili alle più elevate funzioni di supporto dell’organo di indirizzo e controllo politico.

    La Regione ricorrente, riferito l’esito infruttuoso del tentativo di vedere accolte le proprie ragioni in sede di controdeduzioni, domanda a questa Corte di dichiarare «che non spetta allo Stato e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti della Regione Emilia-Romagna, il potere di citare in giudizio i consiglieri o ex consiglieri regionali per il danno erariale asseritamente provocato alla Regione dall’affidamento al signor A. A. – segnatamente mediante le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 4 del 13 maggio 2010, n. 97 del 22 giugno 2011, n. 20 del 13 febbraio 2013, n. 186 del 18 dicembre 2013, nonché mediante il provvedimento/nota del Presidente dell’Assemblea legislativa n. 44725 del 12 novembre 2013 – dell’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Assemblea legislativa della Regione e di altre funzioni connesse, in quanto lesivo dell’autonomia del Consiglio regionale (Assemblea legislativa regionale) garantita dalla Costituzione e, in particolare, delle attribuzioni regionali in materia di prerogative dei consiglieri regionali di cui all’art. 122, quarto comma, Cost., e di autorganizzazione del Consiglio regionale di cui all’art. 122, terzo comma, Cost., e di cui agli articoli 33, 34, 35 e 63 della legge regionale 31 marzo 2005, recante “Statuto della Regione Emilia-Romagna”» e «conseguentemente annullare l’atto di citazione contrassegnato come Proc. V. 2014/00386/MI G. 44598, con il quale la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna ha esercitato tale potere avverso i consiglieri regionali o ex consiglieri regionali citati».

    Circa l’ammissibilità del conflitto, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’atto di citazione con il quale la procura presso la Corte dei conti chiama i consiglieri regionali a rispondere per asserito danno erariale generato da voti o delibere assunti nell’esercizio delle loro funzioni può essere immediatamente lesivo della prerogativa di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. (sentenze n. 235 del 2015, n. 392 del 1999 e n. 289 del 1997).

    Nel merito, la ricorrente pone in rilievo che le delibere in questione, in quanto finalizzate a costituire la propria organizzazione interna fondamentale, rientrano tra quelle coperte dall’immunità consiliare e quindi il conferimento della funzione di Capo di Gabinetto del Presidente, rientrando nell’ambito di tale attività, è sottratta a responsabilità erariale. La funzione di autorganizzazione interna dei Consigli regionali partecipa delle guarentigie apprestate dall’art. 122, quarto comma, Cost. a tutela dell’esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico della Regione, restando esclusi solo «gli atti non riconducibili ragionevolmente all’autonomia ed alle esigenze ad essa sottese» (sono richiamate le sentenze n. 392 del 1999 e n. 289 del 1997).

    La ricorrente sottolinea in particolare che il Capo di Gabinetto è una figura posta al vertice della struttura amministrativa, indispensabile per garantire il funzionamento dell’Ufficio di Presidenza, organo indefettibile, espressamente previsto dall’art. 122, terzo comma, Cost.

    Aggiunge la Regione che la centralità dell’Ufficio di Presidenza nell’organizzazione del Consiglio regionale trova riscontro, in armonia con la Costituzione, nel citato statuto reg. Emilia-Romagna. In particolare, la Regione richiama l’art. 35, comma 2, dello Statuto che, nel disciplinarne le funzioni, stabilisce: «[l]’Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le attività dell’Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell’Assemblea». Inoltre, l’art. 63 dello Statuto «ne conferma il regime speciale quanto alla provvista», disponendo che «[l]a legge regionale disciplina il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni e per l’adempimento di compiti speciali e di consulenza attinenti a: a) Gabinetto e Segreterie particolari degli organi della Regione; b) articolazioni, organi e strutture dell’Assemblea previsti dallo Statuto di cui agli articoli 33, 34, 36, 38 e 40». Ulteriore conferma si trarrebbe dall’art. 4 della legge reg. Emilia-Romagna n. 43 del 2001, ai sensi del quale «[i]l Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalle altre norme regionali».

    Il Capo di Gabinetto sarebbe, dunque, una figura chiamata a coadiuvare l’attività del Presidente dell’Assemblea legislativa e dell’Ufficio di Presidenza. Pertanto, la scelta del soggetto...

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