Ordinanza Nº 19174 della Corte Suprema di Cassazione, 15-09-2020

Presiding JudgeMANNA ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:19174CIV
Date15 Settembre 2020
Court Rule Number19174
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 5353-2019 proposto da:
BIGNAMI GALEAZZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.S. NITTI 11,
presso lo studio dell'avvocato GAIA LUCILLA GALLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CANINO;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO
PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI 25;
Civile Ord. Sez. U Num. 19174 Anno 2020
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 15/09/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- controricorrente -
nonchè contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA
CORTE DEI CONTI PER LEMMA ROMAGNA, VILLANI LUIGI GIUSEPPE;
- intimati -
Avverso la sentenza-ordinanza non definitiva n. 55/2018, depositata il
05/02/2018, nonché la sentenza n. 291/2018 della CORTE DEI CONTI - I
SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il
10/07/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/07/2020 dal Consigliere ENZO VINCENTI.
RITENUTO CHE:
1.
- La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la Regione Emilia-Romagna convenne in giudizio (unitamente
ad altro incolpato) Galeazzo Bignami, nella sua qualità di consigliere del
Gruppo dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna "Il Popolo
della Libertà", per sentirlo condannare, a titolo di danno erariale, al
rimborso, in favore della medesima Regione, delle spese sostenute, dal
novembre 2011 al dicembre 2012, e rendicontate sui fondi appartenenti a
detto Gruppo, ma ritenute estranee al mandato consiliare.
1.1. - Con sentenza del
10
febbraio 2017, l'adita Sezione
giurisdizionale, in parziale accoglimento della domanda dell'Ufficio
requirente territoriale, condannò il Bignami al pagamento della somma di
euro 22.343,10, oltre accessori, da ripartire in parti uguali con l'altro
convenuto soccombente.
2.
- Sull'interposto gravame (anche) del Bignami, intervenivano due
distinte decisioni della Sezione giurisdizionale centrale: dapprima, la
"sentenza non definitiva-ordinanza" n. 55 del 5 febbraio 2018, con la quale
era respinto il motivo di appello "sulla genericità e indeterminatezza
dell'atto di citazione e la relativa questione di inammissibilità", nonché
ordinata l'acquisizione, a cura della Procura generale, di documentazione
inerente alla causa; quindi, la sentenza, definitiva, n. 291 del 10 luglio
Ric. 2019 n. 05353 sez. SU - ud. 21-07-2020
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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