N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6378 del 2009, proposto da: Giuseppe Gargani, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini; Mario Sanino, con domicilio eletto presso l'avv. Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;

Contro Ufficio Elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione, in persona del legale rappresentante e Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, l2, nei confronti di on.le Oreste Rossi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stelio Mangiameli e Serena Massera ed elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito, 41, presso lo studio Patti - Avvocati & Rechtsanwalte; on. Iva Zanicchi, n.c., domiciliata alla strada provinciale Lesmo Green, Lesmo (Milano); on. Giovanni Collino, n.c., domiciliato in via Ciarnescule, 2, Gemona del Friuli (Udine); on. Roberto Gualtieri, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora, 1; on. Salvatore Caronna, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli, Paolo Trombetti, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Roma, via Carducci, 4; Regione Abruzo, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso Palazzo Certi, piazza Santa Giusta,

L'Aquila, n. c.; Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in via Anzio, pal. A, Potenza, n. c.; Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in via De Filippis, Catanzaro, n.c.; Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in via S. Lucia, 81, Napoli, n.c.; Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in via XXIV Maggio, 130, Campobasso, n.c.; Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in via.

Capruzzi, 212, Bari, n.c.; e con l'intervento di ad opponendum:

on. Sonia Viale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi, Pietro Piciocchi, Giampaolo Parodi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Gonfalonieri, 5; P.D. - Partito Democratico, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora, 1; Lega Nord Per L'Indipendenza della Padania, in persona dei legali rappresentanti, e Giampaolo Pradella in proprio nella qualita' di cittadino elettore, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Manzi del foro di Roma e Chiara Troubezkoy Hahn del foro di Genova, con domicilio eletto in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale delle operazioni del 26 giugno 2009 nella parte in cui, dopo aver respinto l'istanza del ricorrente, si e' provveduto all'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti nella competizione elettorale per il rinnovo dei rappresentanti del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno e dell'Ufficio Elettorale nazionale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roberto Gualtieri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Salvatore Caronna;

Visti gli atti di intervento;

Visti gli artt. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, n. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli atti di intervento;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli avv.ti L. Lentini, M.

Sanino, l'avv. dello Stato Borgo, l'avv. R Righi per delega avv. G.

Morbidelli, A Reggio d'Aci per delega L. Manzi, P. Piciocchi, G.

Parodi per se' ed in delega avv. C. Troubetzkoy Hahn - come specificato nel verbale;

F a t t o Con il ricorso indicato in epigrafe, l'istante censurava le operazioni ed i risultati elettorali - come sopra specificato contestando l'illegittimita' della asserita distorsione verificatasi in applicazione dell'art. 21 della legge n. 18 del 1979, in occasione delle ultime elezioni europee dello scorso 6 e 7 giugno, con contrazione dei rappresentanti assegnati alla circoscrizione territoriale dell'Italia meridionale (15 al posto di 18) e delle Isole (6 al posto di 8) e trasferimento degli stessi alle altre circoscrizioni.

L'assunto di parte istante si fonda sulla affermazione del valore del principio di proporzionalita' dei popoli nell'ambito delle elezioni al Parlamento europeo, ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE, cui corrisponderebbe l'art. 2 della legge nazionale - legge n. 18 del 1979 (come modificata con la legge n. 78 del 2004 e dalla legge n. 10 del 2009) in forza del quale a fronte dell'unico collegio nazionale, i seggi sono ripartiti su base territoriale circoscrizionale. In tal modo il legislatore nazionale avrebbe accolto l'indicazione contenuta nella Decisione del Consiglio europeo n. 76/787, con cui la Comunita' dispone che 'in funzione delle loro specificita' nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo'.

Pertanto, censurava la mancata disapplicazione dell'art. 21, medesima legge n. 18 che - secondo l'impostazione attorea - si porrebbe in contrasto con l'art. 2 della predetta disposizione, laddove prevede un sistema di assegnazione dei seggi alle liste in dipendenza al numero dei votanti nelle singole circoscrizioni, a scapito, dunque, della cifra determinata a monte ai sensi del predetto art. 2, legge n. 18 cit.

Parte ricorrente, propone, alternativamente, peraltro, una lettura dell'art. 21 cit. coordinata con l'art. 83, primo comma, n.

8, d.P.R. n. 361 del 1957 - che prevede un correttivo in sede applicativa, idoneo a salvaguardare il principio di proporzionalita' territoriale, in ragione del rinvio contenuto nella stessa legge n.

18 del 1979 (art. 51) alla disciplina per l'elezione della Camera dei Deputati.

L'istante deduceva pertanto, i seguenti profili di illegittimita':

violazione della normativa comunitaria (art. 189 Trattato, artt. 1-2-7 Decisione CE-EURATOM 29 settembre 1976) e del principio di rappresentanza territoriale, nonche' dell'art. 2, legge n. 18 del 1979 in relazione al d.P.R. 1 aprile 2009;

violazione della normativa comunitaria citata, del principio di rappresentanza territoriale, delle norme menzionate ed illegittimita' costituzionale degli artt. 21 e 22, legge n. 18 del 1979 per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 48, 51, 56, 97 Cost., violazione del principio di proporzionalita' della rappresentanza rispetto al numero degli abitanti, affermato dalla disciplina comunitaria, dagli artt. 56 e 57 Cost. ed, infine, dall'art. 2, legge n. 18 del 1979 (quale norma generale prevalente); violazione degli artt. 10 e 11, CEDU, violazione del principio di rappresentanza delle singole nazionali nel Parlamento europeo;

ulteriore illegittimita', della decisione dell'Ufficio nazionale del 26 giugno 2009 e dei consequenziali verbali circoscrizionali di proclamazione degli eletti.

Pertanto, l'istante chiedeva la correzione dei verbali dell'Ufficio centrale nazionale e degli uffici circoscrizionali e la conseguente elezione del ricorrente a parlamentare europeo, previo disapplicazione dell'art. 21, legge n. 18 del 1979 per contrasto con la decisione CE EURATOM (artt. 1, 2, 7) ed gli artt. 189 e 190 del Trattato; in subordine, chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Si costituiva l'amministrazione chiedendo la reiezione della domanda e, preliminarmente, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno e dell'Ufficio centrale.

Si costituiva, altresi', l'on. Gualtieri, quale controinteressato, proclamato eletto nella lista PDL, circoscrizione Italia meridionale, con verbale datato 1° luglio 2009 dell'Ufficio circoscrizionale - circoscrizione elettorale III, presso la Corte d'appello di Roma, contestando l'eccepito contrasto tra la legge n.

18 del 1979 e la normativa comunitaria, poiche' quest'ultima non imporrebbe il criterio proporzionale territoriale. Esponeva, anche, il mancato contrasto tra l'art. 2 e l'art. 21, in quanto il secondo conterrebbe il disposto tecnico del principio di cui all'art. 2.

Ulteriormente affermava l'inconferenza del riferimento all'art. 190 del Trattato ed al principio di 'proporzionalita' degressiva', quale parametro cui commisurare la legittimita' della legge n. 18 del 1979 e l'esclusivita' dell'art. 2 della decisione CE-EURATOM 76/787 quale normativa sovraordinata di riferimento per la legge italiana sul procedimento elettorale per il Parlamento europeo.

Proponevano atto di intervento l'avv. Sonia Viale e la Lega Nord per l'Indipendenza della Padania...

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