LEGGE 27 marzo 2004, n. 78 - Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio

Coming into Force30 Marzo 2004
Enactment Date27 Marzo 2004
Published date29 Marzo 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/03/29/004G0117/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.74 del 29-03-2004
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Oggetto). 1. La presente legge da' attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

Art 2.

ART. 2. (Membro del Parlamento europeo). 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al titolo, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: "rappresentanti" e' sostituita dalla seguente: "membri"; d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia"; e) all'articolo 6: 1) al primo comma, alinea, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia"; 2) al secondo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo"; 3) al terzo comma, le parole: "il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "il membro del Parlamento europeo"; 4) al quarto comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "Il membro del Parlamento europeo"; 5) al sesto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai membri"; f) all'articolo 7, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: "dei rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri"; h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai candidati"; i) all'articolo 40, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al...

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