N. 331 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 2009

LA CORTE DEI CONTI Ha emanato la seguente ordinanza nel giudizio per responsabilita' amministrativa patrimoniale iscritto al n. 11304 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti dei signori:

Gervasio Bartolini, nato il 16 aprile 1949 a Montefranco (TR), residente a Terni, piazza Bruno Buozzi, 8;

Giorgio Adeodato Norcia, nato il 5 maggio 1953 a Modica (RG), residente a Terni, strada del Tavernolo, 33;

Gianluca Podda, nato il 9 agosto 1964 a Orvieto, residente a Roma, via della Villa di Lucina, 72;

Riccardo Ragugini, nato il 19 aprile 1944 a Gualdo Tadino, residente a Stroncone, vocabolo S. Antirrio, 19/E;

Giorgio Galli, nato il 20 agosto 1944 a Orvieto, residente a Terni, via D. Scarlatti, 6;

tutti elettivamente domiciliati a Perugia, piazza Piccinino, 13, presso lo studio legale Scassellati Sforzolini, patrocinati dagli avvocati Folco Trabalza e Dorita Fratini;

Uditi, nella Camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009, il relatore consigliere Roberto Leoni, l'avvocato Trabalza, per i convenuti, ed il rappresentante del pubblico ministero nella persona del vice Procuratore generale consigliere Fernanda Fraioli.

Premesso che Con atto di citazione emesso in data 28 novembre 2008, introduttivo del giudizio iscritto al n. 11304 del registro di segreteria di questa Sezione giurisdizionale regionale, la Procura regionale ha convenuto i nominati, nella qualita' di presidente (il Bartolini), consigliere di amministrazione (il Norcia, il Podda, il Ragugini) e direttore generale (il Galli) dell'Azienda speciale Farmacie Municipalizzate di Terni (AsFM) per sentirli condannare ciascuno nella misura che in seguito sara' rispettivamente specificata - al risarcimento del danno complessivo di € 273.165,77, causato alle finanze aziendali con condotta gravemente colposa nell'attivazione del Centro Salute 'Hera' (delibera del consiglio d'amministrazione n. 33 del 9 febbraio 2000), previsto nel Piano programma per gli anni 2000 e 2001, 'prima della richiesta delle prescritte autorizzazioni'.

Piu' in particolare la Procura ha assunto che alcuni dei sanitari hanno iniziato ad operare nel Centro prima che l'Azienda formulasse richiesta e venissero, conseguentemente, rilasciate le prescritte autorizzazioni da parte della Regione, mentre altri hanno operato senza che l'autorizzazione fosse mai assentita.

La gestione aziendale ha evidenziato, negli anni 2002 e 2003, costi superiori ai ricavi: per € 19.670,77 generati dal rapporto convenzionale; per € 100.600,00 per canoni di locazione dal 2000 al 2003; per € 112.895,00 per l'acquisto di attrezzature e arredi (nel complesso: € 233.165,77).

La Procura ha assunto che il pregiudizio patrimoniale sofferto dall'AsFM sia derivato dalla malaccorta gestione aziendale da parete degli amministratori, i quali hanno adottato - con il conforto tecnico del direttore generale - uno schema convenzionale con i medici che poi avrebbero dovuto operare nel Centro ai fini di promuovere la salute dei cittadini, diversificando, le attivita' tradizionalmente di competenza aziendale.

In convenzione, le parti si .erano impegnate a provvedere, per quanto di rispettiva competenza, ad acquisire .ogni autorizzazione sanitaria necessaria all'esercizio dell'attivita'. In concreto, pero' l'Azienda ha consentito ai sanitari convenzionati di avviare l'esercizio delle attivita' senza che la Regione avesse mai rilasciato, l'autorizzazione, intervenuta solamente dopo moltissimo tempo (in alcuni casi, mai) e limitatamente a talune delle specialita' che gli amministratori di AsFM avevano pianificato.

Dunque - posta la necessita' di acquisizione della preventiva autorizzazione - talune convenzioni stipulate con specialisti di attivita' non autorizzate sono state revocate,per impossibilita' di prosecuzione, cosi' da far emergere lo sbilanciamento tra costi sostenuti e ricavi acquisiti sia nell'anno 2002 che nell'anno 2003, nella misura gia' innanzi indicata.

Oltre a questa perdita, l'AsFM ha anche dovuto sostenere - nella tesi attrice - costi improduttivi per affitti ed acquisto di attrezzature, da imputare a danno dei convenuti, i quali avrebbero sempre nella tesi della Procura - determinato all'Azienda della quale erano, rispettivamente, presidente, consiglieri d'amministrazione e direttore generale, un danno patrimoniale di pari misura, nonche', per la diffusione mediatica assunta dalla vicenda, anche un danno d'immagine stimato in 40 mila euro.

All'esito dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 questa Sezione ha emesso un'ordinanza istruttoria che e' stata riscontrata dai convenuti con deposito di note illustrative e l'allegazione della convenzione stipulata tra l'ASL 4 dell'Umbria e il Centro salute dell'AsFM, dalla quale si caverebbe l'insussistenza del lamentato danno. Inoltre, hanno formulata, ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni; nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, eccezione incidentale di nullita' sia dell'istruttoria che della domanda processuale di risarcimento di danno all'immagine.

La Procura, da parte sua, ha depositata la documentazione indicata in ordinanza, nonche' controdeduzioni alle eccezioni incidentali proposte dai convenuti, chiedendo la reiezione dell'eccezione di nullita' degli atti istruttori, per insussistenza dei presupposti, nonche' esprimendo motivati dubbi di legittimita' costituzionale delle sopravvenuti disposizioni limitative dell'azione di risarcimento del danno all'immagine ed ha chiesto alla Corte di sollevare questione dinanzi alla Consulta, perche' i periodi secondo e terzo del menzionato articolo 17, comma 30-ter, violerebbero gli articoli 2, 3, 24, primo comma, 97, 113, commi primo e secondo Cost.

All'odierna Camera di consiglio, fissata per la discussione delle suddette eccezioni incidentali, l'avvocato Trabalza, per i convenuti, ha illustrato dapprima l'eccezione di nullita' degli atti istruttori, insistendo nuovamente sul carattere anonimo della denunzia che ha dato origine a tali atti e sulla sua conseguente inutilizzabilita', similmente a quanto previsto dalle norme sul processo penale, per l'incertezza che la caratterizza e in ossequio a un elementare principio di civilta' giuridica. La denunzia, peraltro, non conterrebbe alcuna ipotesi di danno. Quanto, poi, ai 'numerosissimi articoli di stampa' ai quali e' fatto riferimento in citazione quali fonti di conoscenza dell'asserito danno, essi pertengono - invece - a tutt'altra vicenda e non recano alcun elemento dal quale l'indagine poteva essere avviata dalla Procura regionale.

In ordine, poi, all'eccezione di nullita' della domanda relativa al danno all'immagine, lo stesso avvocato ha sottolineato la carenza di alcun interesse, da parte dei suoi patrocinati, alla proposizione di alcuna eccezione di legittimita' costituzionale nel senso prospettato dall'attrice e per evitare un significativo prolungamento dei tempi necessari per giungere alla definizione della controversia, in violazione del principio della ragionevole durata del processo. I dubbi di costituzionalita' prospettati nella memoria della Procura sarebbero, peraltro, infondati, come si e' riservato di dimostrare ove il Collegio gli conceda un termine per dedurre sul punto.

La rappresentante del pubblico ministero, da parte sua, ha evidenziato che la denunzia pervenuta alla Procura il 4 gennaio 2005, non fosse anonima, bensi' sottoscritta da due persone, che solo in prosieguo di tempo s'e' potuto stabilire che nascondessero nomi di fantasia. Inoltre, all'epoca dell'avvio dell'istruttoria non erano evidentemente - vigenti le richiamate disposizioni limitative in materia di attivita' istruttoria, cosi' che l'atto pervenuto aveva tutte le caratteristiche per poter stimolare ulteriori approfondimenti, anche per le chiare indicazioni fornite su possibili ipotesi di danno erariale. Ha concluso, pertanto, confermando quanto nella memoria depositata per questa fase del giudizio.

Il Collegio, tenuto conto delle prospettazioni delle parti ossia quelle della Procura circa la dubitata legittimita' costituzionale delle sopravvenute disposizioni in tema di nullita' della domanda processuale di risarcimento del danno all'immagine (secondo e terzo periodo dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141); quelle dei convenuti circa l'esigenza di rispettare il principio della ragionevole durata del processo - all'esito dell'odierna Camera di consiglio - ha disposto: la separazione delle cause; la reiezione dell'istanza incidentale di nullita' degli atti del procedimento, sfociato nella citazione, rimettendo gli atti al Presidente per il proseguimento del giudizio limitatamente alla voce di danno patrimoniale; di dover dare seguito, con separata ordinanza, per la voce di danno all'immagine, ai dubbi di legittimita' costituzionale sollevati dalla Procura nelle...

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