N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 aprile 2009

Letti gli atti del procedimento penale sopra a margine indicato nei confronti di Iannuzzi Raffaele Lino, nato a Grottolella (Avellino) il 20 febbraio 1928, imputato 'del reato previsto e punito dagli artt. 595, c.p. e 61, n. 10, c.p., 13 (aggravante per aver attribuito fatti determinati) e 21, legge 8 febbraio 1948, n. 47 perche' quale autore dell'articolo che qui si intende integralmente riportato dal titolo 'Il boss e la verita' che nessuno volle sapere La storia di Badalamenti, il 'nemico' di Buscetta', apparso sul periodico Il Giornale le cui c.d. copie d'obbligo sono state depositate in Milano in data 3 maggio 2004, offendeva la reputazione di Caselli Gian Carlo all'epoca della riferibilita' dei fatti asseriti in qualita' di Procuratore della Repubblica di Palermo, attualmente Procuratore generale di Torino in quanto:

con la tecnica di porre domande retoriche seguite da risposte false e spiegazioni infondate;

con l'artificio di elencare una serie di 'scuse' con le quali sarebbe stato impedito a Badalamenti di partecipare al processo senza specificare di quale processo si sia trattato, quello di Palermo o quello di Perugia, e poi con un attacco diretto ai magistrati di Palermo;

riferendosi inequivocabilmente alla Procura di Palermo e quindi a colui che allora la dirigeva, induceva i lettori a giungere erroneamente alla conclusione che sia esistito ed efficacemente posto in essere un disegno secondo cui la Procura di Palermo avrebbe, con una serie di pretesi cavilli, impedito a Gaetano Badalamenti di essere sottoposto ad interrogatorio dibattimentale nel processo che lo vedeva coimputato con il senatore Giulio Andreotti per l'omicidio di Nino Pecorelli affinche' non potesse smentire le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, e quindi che Gaetano Badalamenti avrebbe voluto venire in Italia per intervenire in detto processo e smentire le affermazioni di Tommaso Buscetta che 'denunciavano' il coinvolgimento del senatore Giulio Andreotti ma glielo avevano impedito per processare a tutti i costi lo stesso.

Ed inoltre:

ponendo subdoli interrogativi relativamente alla tragica vicenda del suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonio Lombardo;

mettendo insieme fatti noti e palesi falsita', induceva i lettori a convincersi erroneamente dell'esistenza di pesanti responsabilita' di Gian Carlo Caselli in detta vicenda, anche relativamente alla sospensione dell'incarico affidato al maresciallo dei carabinieri Antonio Lombardo di recarsi negli USA a prelevare Gaetano Badalamenti per condurlo in Italia, all'asserita iscrizione dello stesso nel registro degli indagati della procura di Palermo ed alla presupposizione di una richiesta di arresto a suo carico.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale.

In Paderno Dugnano il 3 maggio 2004.

Premesso che in data 27 febbraio 2009 e' pervenuta la decisione del Senato della Repubblica che nella seduta del 19 febbraio 2009 non approvava la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere di ritenere che le dichiarazioni rese da Raffaele Iannuzzi non costituiscono opinioni espresse dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare ai sensi dell'art. 68 della Costituzione;

che alla luce di cio' all'udienza del 27 aprile 2009 la difesa dell'imputato chiedeva sentenza ex art. 129 c.p.p., il p.m. si rimetteva alla decisione del giudice e la parte civile chiedeva che il giudice sollevasse conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi degli artt. 37, 23, 25, 26, legge n. 87/1953, sotto il profilo che non competeva al Senato della Repubblica dichiarare la insindacabilita' delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi nell'articolo pubblicato il 3 maggio 2004 sul quotidiano Il Giornale e che pertanto, con la delibera adottata il 19 febbraio 2009, e' stata invasa la competenza dell'autorita' giudiziaria, con la conseguenza che tale delibera deve essere annullata dalla Corte costituzionale O s s e r v a La richiesta formulata dalla parte civile e' fondata e' va accolta.

Va...

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