N. 319 SENTENZA 30 novembre 2009 - 4 dicembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 (Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unita' di soccorso in acqua), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 settembre 2008, depositato in cancelleria il 2 ottobre 2008 ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2008.

Udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo;

Udito l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 26 settembre 2008, depositato il successivo 2 ottobre ed iscritto al n. 60 del registro dei ricorsi del 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed h), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 (Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unita' di soccorso in acqua).

Il ricorrente assume che la legge impugnata disciplina l'attivita' di salvataggio svolta con moto d'acqua equipaggiate con speciali dotazioni per il trasporto dei bagnanti, al dichiarato fine di realizzare un efficace e rapido pattugliamento delle coste ed interventi di soccorso a medio e corto raggio, nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli operatori. In particolare, gli artt. 1, 2 e 3 definiscono le caratteristiche e l'allestimento dei mezzi di soccorso nautico e degli strumenti di salvataggio ed individuano, quale strumento prioritario, la barella, descrivendone i requisiti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la Regione, con le menzionate norme, venendo a disciplinare l'organizzazione amministrativa e tecnica del pattugliamento, della vigilanza e del soccorso nautico, disponga in materia di 'sicurezza della navigazione marittima' e della 'vita umana in mare', in contrasto con le vigenti norme di diritto interno ed internazionale: e precisamente, a livello nazionale, con gli artt. 68, 69 e 70 del codice della navigazione, con l'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) e con l'art. 7 del d.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296); a livello internazionale, con la Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 sul salvataggio in mare, a cui l'Italia ha aderito e dato esecuzione con la legge 3 aprile 1989, n. 147, attuata dal regolamento adottato con il d.P.R. 28 settembre 1994, n....

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