LEGGE REGIONALE 16 marzo 2009, n. 9 - Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Regione Toscana n. 8 del 23 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Visto l'art. 117, quarto e quinto comma della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n.

1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto in particolare il titolo V, capo I e capo II del regolamento (CE) 479/2008, contenente disposizioni relative, rispettivamente, agli impianti illegali e al regime transitorio dei diritti di reimpianto;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione, del 28 giugno 2008, recante le modalita' di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e sostituisce diversi regolamenti applicativi del regolamento (CE) n. 1493/1999, tra cui il regolamento (CE) n.

1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, che stabiliva le modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999 del consiglio, in ordine al potenziale produttivo;

Visto in particolare il titolo IV, capo I e capo II, del regolamento (CE) 555/2008 che stabilisce le modalita' di applicazione delle sanzioni concernenti gli impianti illegali e di gestione del potenziale produttivo viticolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 (nuova disciplina delle denominazioni di origine), ed in particolare il capo IV, che detta le disposizioni per la gestione delle superfici vitate abilitate alla produzione di vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica Considerato quanto segue:

  1. La materia relativa alla viticoltura rientra nella competenza legislativa affidata in via residuale alle regioni.

    Occorre tuttavia evidenziare che l'esercizio della competenza regionale in relazione alla gestione del potenziale viticolo incontra i limiti e i vincoli comunitari nonche' quelli posti dalle disposizioni statali di attuazione a tutela di interessi nazionali.

    La disciplina regionale si sostanzia, pertanto, in una normativa di attuazione volta ad individuare le competenze amministrative, i procedimenti, il sistema di controllo e quello sanzionatorio.

  2. Il 1° agosto 2008 e' entrata in vigore la nuova organizzazione comune del mercato (OCM) (regolamento (CE) 479/2008 del consiglio e regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione). Con questi regolamenti l'Unione europea ha riformato il settore vitivinicolo. Si rende pertanto necessario per l'applicazione nell'ordinamento regionale delle nuove disposizioni comunitarie modificare in parte la vigente disciplina regionale del settore vitivinicolo attualmente regolata dalla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), dalla deliberazione della giunta regionale n.

    793/2000 (modalita' tecnico procedurali per la realizzazione di superfici vitate in Toscana), modificata con deliberazione della giunta regionale n. 881/2004 e dal regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine 'DO' e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica 'IGT' e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi).

  3. In attuazione dell'art. 16 del regolamento (CE) 1493/1999, concernente l'inventario del potenziale viticolo, la Regione Toscana, sulla base delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale 27 marzo 2001 (disposizioni per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive) ha messo a punto, tramite il sistema informativo dell'agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), lo schedario viticolo di cui al regolamento (CEE) 2392/1986 del consiglio del 24 luglio 1986, e successive modifiche.

  4. La Regione Toscana dispone quindi di uno strumento per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, nel quale sono contenuti le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografica, i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, i diritti di nuovo impianto e le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (albi DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT).

  5. La disponibilita' dello schedario aggiornato consente di introdurre elementi di semplificazione nella normativa di settore, ricorrendo alla dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art.

    11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e sostituendo, ove consentito dalle norme comunitarie, sia per la gestione del potenziale viticolo che per la gestione degli albi DO ed elenchi IGT, gli attuali procedimenti autorizzatori con la dichiarazione rilasciata dai conduttori di superfici vitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

  6. Al fine di salvaguardare particolari forme di viticoltura rilevanti sotto il profilo storico, paesaggistico e ambientale e' prevista la concessione di diritti d'impianto o reimpianto dalla riserva regionale.

  7. In coerenza con il principio di sussidiarieta' e adeguatezza di cui all'art. 118, comma 1 della Costituzione, sono conferite alle province le funzioni amministrative (concessioni e controlli) in materia di potenziale viticolo, mentre per la realizzazione di vigneti a scopo sperimentale e' necessaria una valutazione complessiva delle iniziative proposte ed un coordinamento delle sperimentazioni attuate a livello regionale e pertanto la concessione dei diritti per tali impianti e' riservata alla Regione previo parere dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).

  8. In coerenza con la previsione della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e altre norme in materia di agricoltura), che ha istituito presso ARTEA l'anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale, le funzioni relative alla tenuta del registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, dello schedario viticolo, degli albi DO e degli elenchi IGT sono trattenute a livello regionale (attribuite ad ARTEA) e l'avvio di tutti i procedimenti avviene attraverso la presentazione della DUA.

  9. Le superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e la cui produzione e' destinata esclusivamente al consumo familiare per la loro ridotta dimensione e per la loro destinazione hanno un'influenza del tutto marginale sull'insieme del patrimonio viticolo, pertanto alle stesse non si applica la normativa sul potenziale viticolo.

  10. La regolare gestione del potenziale viticolo costituisce una finalita' primaria per la gestione del patrimonio viticolo, pertanto l'iscrizione dei vigneti allo schedario e le successive variazioni sono obbligatorie per l'accesso alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura, nonche' per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni.

  11. Data la complessita' della materia attinente il settore viticolo e la necessita' di verificare anche aspetti legati alla normativa a tutela del territorio e del paesaggio si prevedono sessanta giorni di tempo per la concessione dei diritti di nuovo impianto.

  12. In attuazione dell'art. 81 del regolamento (CE) 555/2008, le superfici vitate oggetto di estirpazione devono essere sottoposte ad una verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione della estirpazione. In considerazione del fatto che la Regione Toscana dispone di uno schedario viticolo computerizzato, aggiornato e attendibile, e' altresi' possibile applicare la previsione comunitaria che consente di limitare il controllo in loco prima dell'esecuzione dell'intervento su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di estirpazione, mentre il controllo sulle superfici estirpate riguarda la totalita' delle medesime. Sono stati previsti sessanta giorni di tempo per consentire alla provincia di effettuare i dovuti controlli, anche in considerazione del fatto che l'estirpazione dei vigneti si concentra in un arco di tempo piuttosto limitato nel corso dell'anno.

  13. Per comunicare le variazioni intervenute sul potenziale viticolo sono stati concessi ai conduttori sessanta giorni di tempo, sia per uniformare la tempistica ai procedimenti amministrativi afferenti alla pubblica amministrazione che per consentire ai conduttori di effettuare le dovute verifiche prima di procedere all'aggiornamento dello schedario.

  14. In Toscana i produttori di vini a denominazione di origine sono stati sottoposti ad un efficace sistema di pianificazione delle produzioni. In base all'evoluzione del potenziale viticolo e all'andamento del mercato vinicolo, e' coerente mantenere in vigore tale sistema ed in particolare confermare alle province la competenza nella adozione di atti di pianificazione per la iscrizione dei vigneti agli albi DO, finalizzati a garantire l'equilibrio di mercato, e al consiglio regionale la competenza ad emanare gli indirizzi per tale pianificazione.

  15. Per applicare le norme comunitarie che consentono...

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