LEGGE REGIONALE 27 Luglio 2007, n. 45 - Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

CAPO I
O g g e t t o

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25 del

6 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La presente legge, ai fini della tutela e della valorizzazione della imprenditoria agricola, detta norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale, individuale e societario, di competitivita' ed integrita' aziendale e di semplificazione amministrativa.

    CAPO II
    Riconoscimento dell'imprenditore e imprenditrice agricolo
    professionale

    Art. 2.

    Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale

  2. E' imprenditore o imprenditrice agricolo professionale (IAP) il soggetto che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: a) possiede conoscenze e competenze professionali adeguate; b) dedica alle attivita' agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo; c) ricava dalle attivita' medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) sono ridotti alla percentuale del 25 per cento nel caso in cui il soggetto operi nelle zone svantaggiate, definite ai sensi della normativa dell'Unione europea.

    Art. 3.

    Riconoscimento della qualifica di IAP

  3. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP: a) per la realizzazione del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera- a) il soggetto deve assolvere, in base al proprio titolo di studio, formativo o professionale, o all'esperienza professionale maturata, ad una delle condizioni tra quelle stabilite nel regolamento di cui all'art. 7; b) per la realizzazione del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera- b), il soggetto fa riferimento: per le attivita' di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento di animali, alle tabelle parametriche adottate dalla provincia, d'intesa con le comunita' montane nei territori di relativa competenza e nel rispetto dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 7; per le altre attivita' agricole, ai criteri e parametri indicati nel regolamento di cui all'art. 7; c) per la realizzazione del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera- c), il soggetto fa riferimento alla propria situazione reddituale, rilevata in base ai criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 7.

    Art. 4.

    Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP

  4. Al soggetto che non sia ancora in possesso di tutti od alcuni dei requisiti di cui all'art. 2 puo' essere riconosciuta la qualifica di IAP in via provvisoria, a condizione che si impegni, al momento della presentazione della richiesta, a realizzarli nei successivi ventiquattro mesi. 2. Gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale possono stabilire che, per esigenze di pianificazione delle risorse finanziarie disponibili, nella formazione delle graduatorie dei beneficiari degli interventi, a parita' del soddisfacimento delle condizioni di ammissibilita', sia attribuita priorita' agli IAP rispetto agli IAP con qualifica provvisoria, ferma restando l'equiparazione nel caso di IAP provvisorio giovane agricoltore al primo insediamento.

    Art. 5.

    Iscrizione degli IAP

  5. Il soggetto presenta la richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP alla Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), dichiarando sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 3, oppure l'impegno a realizzarli ai sensi dell'art. 4. 2. L'ARTEA iscrive il soggetto nell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'art. 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), in una sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali. 3. L'ARTEA comunica, tramite il proprio sistema informativo, alla provincia o alla comunita' montana competente l'iscrizione del soggetto ai fini della verifica a campione delle iscrizioni, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione. Nel caso in cui la...

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