N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 settembre 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera presidenziale in data 18 settembre 2009;

Contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente in carica pro tempore, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 23 luglio 2009, n. 8 art. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 126 del 23 luglio 2009 recante: 'Modfica della legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di mare territoriali) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296'.

L'art. 1 della legge regionale n. 8 in data 23 luglio 2009, recita testualmente: '1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 e' inserito il seguente:

'Art. 8-bis (Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale). - 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)' tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all'Allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti comuni:

  1. Comune di Ravenna;

  2. Comune di Cervia;

  3. Comune di Cesenatico;

  4. Comune di Rimini;

  5. Comune di Riccione.

  1. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006 ed in conformita' a quanto disposto dal presente articolo.

  2. La Giunta, considerando la particolarita' della realta' della nostra regione in relazione all'attuazione dei piani dell'arenile nella determinazione dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006, approva direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e...

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