N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 2009

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 febbraio 2009.

Ritenuto in fatto che con ricorso depositato il 4 agosto 2008

Capria Carlo ha convenuto qui in giudizio il Ministero dello sviluppo economico;

il ricorrente ha esposto: di aver stipulato col convenuto (allora Ministero delle attivita' produttive), in data 3 agosto 2005, un contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto un incarico dirigenziale cd. di seconda fascia, con decorrenza 1° settembre 2005 e scadenza 31 agosto 2008, per lo svolgimento di funzioni di ricerca e studio, relativi all'analisi quantitativa per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia degli investimenti nei singoli settori agevolati dalle leggi in vigore; che con nota in data 1° dicembre 2006, il convenuto gli ha comunicato la non conferma di detto incarico ai sensi dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 41 del decreto legge n. 262/2006;

il ricorrente ha dedotto, con varie argomentazioni, l'illegittimita' costituzionale di detta ultima disposizione, richiamandosi, in sostanza, ai principi, enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 103/2007; ne ha inferito l'illegittimita' della sua 'revoca' dall'incarico; ed ha chiesto condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illegittimo recesso, con particolare riguardo al danno da omesse contribuzioni per il periodo 1° dicembre 2006-31 agosto 2008; al danno alla professionalita'; al danno all'immagine;

il Ministero dello sviluppo economico si e' costituito in giudizio chiedendo respingersi le avverse domande. Ha osservato che il comma 159 dell'art. 2 del decreto legge n. 262/2006 come convertito non e' stato investito dalle sentenze della Corte costituzionale n. 103/2007 e 161/2008; che la disposizione in questione interessa una quota minima del personale del Ministero; e presenta delle peculiarita' rispetto alle ipotesi gia' venute all'esame del Giudice delle leggi, consistenti nell''evidente intento di creare e mantenere uno stretto collegamento tra l'indirizzo politico attuale e la dirigenza dell'Amministrazione'; che peraltro esso si era attenuto alla legge vigente, cosa intrinsecamente legittima; che in ogni caso il Capria non poteva vantare un diritto soggettivo perfetto alla prosecuzione dell'incarico.

Ritenuto in diritto che e' pacifico in causa e documentato che il ricorrente, titolare di un incarico dirigenziale cd. di seconda fascia conferitogli, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n.

165/2001, quale soggetto non altrimenti legato da rapporto di impiego dirigenziale con una pubblica amministrazione, e munito dei requisiti di cui alla medesima disposizione; incarico di durata triennale decorrente dal 1° settembre 2005 e con prevista scadenza 31 agosto 2008; ha subito, con provvedimento in data 1° dicembre 2006, un provvedimento di non conferma dell'incarico, in applicazione dell'art. 41 del decreto legge n. 262/2006, successivamente convertito, con modificazioni, nella legge n. 286/2006;

che l'art. 41, comma 1, del decreto legge n. 262/2006, entrato in vigore il 3 ottobre 2006, ha modificato l'art.19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, il quale, nel testo gia' sostituito dall'art.

3, comma 1, lett. i) dalla legge n. 145/2002, prevedeva che 'Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo', aggiungendo ad esso, dopo le parole 'comma 3', le parole, 'al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art.

23, e al comma 6';

che in sostanza, tale disposizione ha esteso agli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del comma 5-bis e, per quanto interessa in questa sede, del comma 6, il regime di cessazione automatica susseguente al subentro di nuovo governo gia' previsto dall'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i) della legge n. 145/2002, per gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 19 detto;

che l'art. 41, comma 3, del decreto legge n. 262/2006 ha altresi' dettato la seguente disciplina di prima applicazione 'In sede di prima applicazione dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. n.

165/2001, come modificato ed integrato dai commi 1 e 2, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge';

che l'Amministrazione ha fatto applicazione, nella vigenza del decreto-legge, il 1° dicembre 2006, con decorrenza dal 2 dicembre 2006, della disposizione di cui all'art. 41, comma 3, cit., visto che il ricorrente aveva un incarico ex comma 6 in corso alla data del 17 maggio 2006; questa appare dunque la disposizione applicata nel caso di specie, e sulla quale deve incentrarsi lo scrutinio di legittimita' costituzionale; piuttosto che sul comma 1 dell'art. 41 del decreto-legge, poi convertito sub art. 2, comma 159 della legge di conversione, che riguarda la disciplina a regime e peraltro non sembra poter trovare applicazione ratione temporis...

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