DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 luglio 2008, n. 28 - Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile provinciale.

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 1817 di data 18 luglio 2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il 'Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile provinciale';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni 1. Questo regolamento in attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n.

5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)) e in particolare degli articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, disciplina il servizio civile provinciale.

  1. Il servizio civile provinciale svolge anche le funzioni attribuite alla Provincia al fine della realizzazione del servizio civile nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) ed e' finalizzato a:

    1. favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarieta' sociale;

    2. favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva nel rispetto e nella valorizzazione dei principi di uguaglianza, democraticita', tolleranza, pari opportunita' e di solidarieta' sociale;

    3. valorizzare le forme di cittadinanza attiva dei giovani tramite l'esperienza diretta in uno specifico settore di intervento;

    4. promuovere il senso di appartenenza alla comunita' provinciale, nazionale e internazionale, sviluppando interventi di integrazione e coesione sociale;

    5. promuovere la solidarieta' e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, allo sviluppo della sensibilita' intergenerazionale e all'educazione alla pace tra i popoli;

    6. partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e alla protezione civile;

    7. promuovere e sostenere la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attivita' svolta anche in enti e amministrazioni operanti all'estero;

    8. incentivare settori e azioni innovative per lo sviluppo di una cultura della pace e dello sviluppo sostenibile;

    9. collaborare con l'ufficio nazionale per il servizio civile, con altre istituzioni regionali, nazionali o internazionali che condividano i principi ai quali e' ispirato il servizio civile provinciale, per armonizzarne e potenziarne gli interventi.

  2. Ai fini di questo regolamento:

    1. la legge provinciale n. 5 del 2007, e' indicata come 'legge provinciale';

    2. l'albo provinciale del servizio civile, e' indicato come 'albo provinciale';

    3. la struttura della Provincia autonoma di Trento competente in materia di servizio civile, e' indicata come 'struttura provinciale competente';

    4. gli enti, le organizzazioni e i soggetti iscritti all'albo provinciale per il servizio civile, sono indicati come 'enti'.

    Art. 2.

    Albo provinciale del servizio civile 1. La Giunta provinciale ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera

    d), della legge provinciale, istituisce l'albo provinciale, suddiviso nella sezione nazionale e in quella provinciale secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge provinciale.

  3. Possono richiedere l'iscrizione...

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