LEGGE PROVINCIALE 14 Febbraio 2007, n. 5 - Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino).

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino).

CAPO ISviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I/II del 27 febbraio 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali e finalita' 1. Le disposizioni del capo I di questa legge sono volte al riconoscimento del ruolo specifico dei giovani di entrambi i sessi nei processi di sviluppo sociale ed economico e promuovono iniziative formative, sociali, culturali e ricreative volte a favorire la maturazione della loro personalita' e la loro integrazione attiva nella societa' e nelle istituzioni. La provincia sostiene la capacita' progettuale e creativa dei giovani, promuove la loro rappresentanza nella societa', sia come singoli sia nelle libere forme associative, e favorisce la costituzione di nuove realta' associative giovanili o rivolte ai giovani, nonche' il rafforzamento di quelle gia' esistenti, attraverso interventi coordinati con gli enti locali, con soggetti pubblici e privati, in particolare del volontariato, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

  1. Per conseguire le finalita' previste dal comma 1, la provincia promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e individua i comuni e le comunita' previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), quali soggetti strategici di livello territoriale per lo sviluppo delle politiche stesse.

  2. La Provincia promuove e sostiene interventi a favore dei giovani secondo le linee tracciate dall'Unione europea e favorisce prioritariamente quelli volti a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilita', l'inserimento professionale e l'inclusione sociale. In particolare la Provincia:

    1. favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della societa', come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;

    2. favorisce la creazione e la disponibilita' per i giovani di luoghi e strumenti che li supportino nello sviluppo della personalita';

    3. promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunita' competitiva e solidale capace di orientare e accompagnare i giovani nelle fasi piu' importanti di transizione della propria vita;

    4. favorisce lo sviluppo nei giovani di un'identita' territoriale e della capacita' di percepire l'appartenenza al mondo globale;

    5. promuove e sostiene iniziative volte al rafforzamento dell'intersettorialita', dell'innovazione e della trasversalita' delle politiche realizzate dai diversi soggetti coinvolti nella materia;

    6. promuove il sostegno delle pari opportunita' tra uomo e donna;

    7. favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;

    8. assicura l'accesso dei giovani ad un'efficace comunicazione e informazione;

    9. promuove e sostiene la funzione educativa delle famiglie e degli operatori che a vario titolo interagiscono con la realizzazione degli interventi;

    10. promuove e rafforza i valori dell'interculturalita', dell'inclusione sociale e della solidarieta'.

  3. I soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti da questo capo si conformano ai principi di sussidiarieta', adeguatezza, partecipazione e leale collaborazione; a tal fine la Provincia riconosce e valorizza l'autonomia progettuale e la liberta' d'iniziativa e di sperimentazione dei comuni e delle comunita' nonche' di soggetti privati, purche' senza scopo di lucro.

  4. La Provincia, anche attraverso la valorizzazione delle risorse del sistema educativo provinciale, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti responsabili dei processi educativi, nell'ottica di assicurare le condizioni di un'effettiva inclusione sociale e di consentire ai giovani pari opportunita' in ordine alla costruzione di un progetto di vita personale.

  5. Gli interventi previsti da questo capo sono rivolti ai giovani di entrambi i sessi, anche stranieri, che vivono in provincia di Trento.

    Art. 2.

    Interventi delle politiche giovanili 1. Per il raggiungimento delle finalita' previste dall'art. 1, la Provincia promuove, coordina e sostiene i seguenti interventi:

    1. la conoscenza, l'analisi e il monitoraggio dei processi riguardanti la condizione giovanile, contestualizzandoli a livello locale;

    2. lo sviluppo, delle forme piu' ampie di aggregazione, associazionismo e cooperazione tra i giovani;

    3. l'incentivazione della partecipazione alle attivita' di volontariato, di educazione alla pace e alla convivenza, di dialogo interetnico e interreligioso e di sviluppo delle pari opportunita';

    4. gli scambi socio-culturali a carattere interregionale, nazionale e internazionale;

    5. la realizzazione di attivita' e strutture educative, culturali e ricreative con particolare attenzione a quelle artistiche;

    6. la formazione di un sistema di informazione coordinato e attivo a supporto delle necessita' del mondo giovanile;

    7. l'attuazione di interventi per facilitare e promuovere l'autonomia personale dei giovani e la transizione alla vita adulta, anche per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di fragilita' personale o sociale;

    8. l'attivazione di politiche che favoriscano l'autonomia abitativa dei giovani, l'accesso al credito e le opportunita' lavorative;

    9. la realizzazione di interventi di formazione e supporto per i funzionari degli enti pubblici, gli educatori, i genitori e le loro associazioni, gli animatori e gli operatori che lavorano, su base volontaria o professionale, con i gruppi e le associazioni giovanili;

      .

    10. la facilitazione di esperienze di associazionismo giovanile a vario indirizzo e di effettiva partecipazione alle istituzioni e alla vita della comunita';

    11. la valorizzazione delle esperienze di servizio civile, secondo quanto disciplinato dal capo II;

    12. lo sviluppo tra i giovani della cultura del lavoro e delle professioni, d'impresa e di autoimprenditorialita';

    13. la formazione lungo tutto l'arco della vita, volta alla valorizzazione delle acquisizioni formali e non formali dei giovani anche al fine dell'orientamento personale, scolastico e lavorativo;

    14. altre iniziative coerenti con le finalita' previste dall'art.

  6. Art. 3.

    Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili 1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale approva, sentita la consulta prevista dall'art. 10, un atto di indirizzo per le politiche giovanili, di durata corrispondente alla legislatura e aggiornabile annualmente, che definisce:

    1. gli obiettivi generali e gli indirizzi relativi agli interventi, ai progetti articolati per fasce di eta' e alle azioni delle politiche giovanili da realizzarsi direttamente, da parte dei comuni, delle comunita' o di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in materia, anche al fine del coordinamento e del sostegno degli stessi;

    2. la tipologia dei progetti e le relative modalita' attuative;

    3. i dati e le informazioni da acquisire ai fini della valutazione e del monitoraggio delle singole iniziative.

  7. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 e' adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

  8. In prima applicazione l'atto di indirizzo per le...

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