Sentenza nº 139 da Constitutional Court (Italy), 08 Maggio 2009

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione08 Maggio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 139

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 35 e 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), e dell’art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, promossi dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 26 febbraio e il 29 aprile 2008, depositati in cancelleria il 5 marzo e il 7 maggio 2008 ed iscritti ai numeri 19 e 24 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ¾ La Regione Veneto, con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato il successivo 5 marzo, ha proposto distinte questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Diposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), e, tra queste, dell’art. 2, commi 35 e 36, denunciandone il contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione «e, in via subordinata, per contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, principio desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

    La ricorrente sostiene, preliminarmente ed in linea più generale, che la mera qualificazione legislativa di «norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali», data dall’art. 3, comma 162, della stessa legge n. 244 del 2007 alle disposizioni in essa contenute, non sarebbe sufficiente perché queste assumano «effettivamente tale carattere», in quanto la norma statale di coordinamento della finanza pubblica deve essere, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., una norma che si limita a determinare i soli principi fondamentali regolatori della materia e ciò non si riscontrerebbe per buona parte delle norme denunciate.

    Tanto premesso, nel ricorso si rammenta che il denunciato comma 35 dell’art. 2 stabilisce che: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I, del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta dagli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». A sua volta, il censurato comma 36 dello stesso art. 2 prevede che: «In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d’intesa con lo Stato possono procedere alla soppressione o al riordino di consorzi, di cui al medesimo comma 35, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle competenze delle province fissate dall’articolo 19 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere o di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l’adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all’articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti di costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Anche in caso di riordino i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale».

    Le anzidette disposizioni imporrebbero, dunque, alle Regioni di provvedere, nel termine di un anno, «o alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché dei consorzi tra comuni compresi in bacini imbriferi montani; o, in alternativa, alla soppressione o al riordino dei suddetti consorzi d’intesa con lo Stato».

    La Regione Veneto evidenzia che i “consorzi” possono annoverarsi tra gli «enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale», ovvero tra gli «enti amministrativi dipendenti dalla regione», secondo definizioni fornite dalla sentenza n. 326 del 1998 della Corte costituzionale in riferimento ai consorzi di bonifica, ma utilizzabili anche per gli altri tipi di consorzi.

    Inoltre, tali enti opererebbero prevalentemente nell’ambito della materia “agricoltura e foreste”, già di competenza legislativa...

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