Sentenza nº 141 da Constitutional Court (Italy), 08 Maggio 2009

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione08 Maggio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 141

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel giudizio vertente tra Nicolò Patrone ed il Comune di Genova, con ordinanza depositata il 4 agosto 2008, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

  1. – Nel corso di un giudizio riguardante l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari nel Comune di Genova relativamente all’anno 2004, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza depositata il 4 agosto 2008, ha sollevato, in riferimento all’art. 102, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria […] le controversie attinenti […] il canone comunale sulla pubblicità» previsto dall’art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  2. – La Commissione tributaria rimettente premette, in punto di fatto, che: a) il ricorrente nel giudizio principale ha dedotto, quale motivo di impugnazione dell’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Genova, di non avere esercitato alcuna attività nell’àmbito di tale Comune sin dal 2001, anno in cui aveva concesso in affitto la propria azienda ed aveva presentato denuncia di cessazione dell’attività d’impresa alla Camera di commercio ed all’Agenzia delle entrate competenti; b) il resistente Comune ha eccepito che l’ingiunzione di pagamento (preceduta, nella specie, da un non impugnato avviso di pagamento) non rientra nell’elenco degli atti autonomamente impugnabili davanti alle commissioni tributarie contenuto nell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, con conseguente inammissibilità del ricorso del contribuente.

  3. – Il giudice rimettente premette altresí, in punto di diritto, che: a) la controversia portata al suo esame ha ad oggetto non il pagamento dell’imposta sulla pubblicità disciplinata dal capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ma del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari introdotto dall’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997; b) in forza del comma 1 di quest’ultima disposizione, i Comuni hanno la potestà regolamentare «di escludere l’applicazione nel proprio territorio dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa»; c) la regola dell’alternatività tra l’«imposta comunale sulla pubblicità» ed il «canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari», posta da detta disposizione, è spiegabile solo con la diversa natura – rispettivamente, tributaria e patrimoniale – dei prelievi; d) pertanto, il citato canone costituisce il corrispettivo, in base a tariffa, dell’autorizzazione all’installazione del mezzo pubblicitario e la controversia sul medesimo canone non ha natura tributaria; d) in una analoga ipotesi di controversia non tributaria, la Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione del secondo comma dell’art. 102 Cost., dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2005 –, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

  4. – Su tali premesse, il giudice a quo afferma, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che la norma censurata – nell’attribuire alla giurisdizione tributaria controversie aventi natura non tributaria, quali quelle attinenti al canone comunale sulla pubblicità – «fa venire meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario» e, pertanto, víola l’art. 102, secondo comma, Cost.

  5. – Quanto alla rilevanza, la Commissione tributaria osserva che la decisione sulla controversia oggetto di ricorso «postula che la stessa abbia natura tributaria» e che, pertanto, non sussista il difetto di giurisdizione, rilevabile d’ufficio, derivante dall’accoglimento della sollevata questione.

    Considerato in diritto

  6. – La Commissione tributaria provinciale di Genova dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria […] le controversie attinenti […] il canone comunale sulla pubblicità», previsto dall’art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

    In particolare, la Commissione tributaria provinciale afferma che la norma denunciata víola...

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