n. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2016 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezioni Unite civili composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati: dott. Renato Rordorf - Primo Presidente f.f.;

dott. Giovanni Amoroso - Presidente Sezione;

dott. Antonio Didone - Presidente Sezione;

dott. Camilla Di Iasi - Presidente Sezione;

dott. Stefano Petitti - Presidente Sezione;

dott. Pietro Campanile - consigliere;

dott. Uliana Armano - consigliere;

dott. Antonio Manna - consigliere;

dott. Angelina Maria Perrino - rel. consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 8622-2012 proposto da: Sagat S.p.a. - Societa' azionaria gestione Aeroporto Torino, S.A.C.B.O. S.p.a. - Societa' per l'Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio, Aeroporti di Puglia S.p.a., SAC S.p.a. - Societa' Aeroporto di Catania, S.A.C.A.L. S.p.a. - Societa' Aeroportuale Calabrese, SO.GE.A.AL. S.p.a. - Societa' di gestione Aeroporto di Alghero, Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.a., Aeroporto di Genova S.p.a., ADF S.p.a. - Aeroporto di Firenze, Geasar S.p.a. - Societa' Aeroporto Olbia Costa Smeralda - Societa' Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.a., Airgest S.p.a. - Societa' di gestione Aeroporto civile Trapani-Birgi, Societa' SEAF S.p.a. - Societa' Aeroporto di Forli', in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via Del Corso, 101, presso lo Studio legale Mormino, rappresentate e difese dagli avvocati Enrico Mormino e Francesco Mormino, per deleghe in calce al ricorso;

ricorrenti;

Contro ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

controricorrenti;

Avverso la sentenza n. 252/10/2011 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 29 settembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2016 dal consigliere dott. Angelina Maria Perrino;

uditi gli avvocati Enrico Mormino e Paolo Grasso per l'Avvocatura generale dello Stato;

udito il pubblico ministero in persona dell'Avvocato generale dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso in via principale per l'accoglimento del ricorso, in subordine chiede di sollevare la questione di costituzionalita'. Considerazioni in fatto Le tredici societa' di gestione di aeroporti indicate in epigrafe impugnarono la nota n. 0050644/DIRIGEN/CEC del 31 luglio 2009, con la quale l'ENAC aveva ad esse richiesto il versamento delle somme, dovute dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, chiamate ad alimentare, in base al comma 1328 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo da tale norma istituito per finanziare il servizio antincendi negli aeroporti nazionali. La nota, peraltro, era stata emessa in attuazione del comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - comma introdotto in sede di conversione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - col quale il legislatore, a partire dal 2009, ha disposto che le risorse del fondo fossero impiegate per il 40% al fine dell'attuazione dei patti per il soccorso pubblico e per il 60% al fine di finanziare emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Commissione tributaria provinciale di Roma affermo' la giurisdizione del giudice tributario ed accolse il ricorso, dichiarando le societa' non obbligate a corrispondere il contributo a far data dal 1° gennaio 2009, in base alla considerazione che le risorse confluite nel fondo antincendi sarebbero state destinate a finalita' estranee a quelle previste dalla legge che quel fondo aveva istituito. Di contro, la Commissione tributaria regionale del Lazio, adita con appello dalle amministrazioni coinvolte, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, affermando che dalle innovazioni introdotte dall'art. 39-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, scaturisce l'attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione sulle controversie riguardanti il pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali. Avverso questa sentenza le societa' hanno proposto ricorso per ottenerne la Cassazione, che hanno affidato a tre motivi, sollecitando preliminarmente la declaratoria della giurisdizione del giudice tributario, essendosi al cospetto, nella prospettazione delle ricorrenti, di una prestazione patrimoniale rispondente alle caratteristiche del tributo. Le amministrazioni coinvolte hanno reagito con controricorso. Assegnato il ricorso alla cognizione delle sezioni unite, dodici delle tredici societa' hanno depositato memoria, con la quale hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'ulteriore modifica normativa nel frattempo intervenuta, ossia dell'art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha novellato il comma 1 del citato art. 39-bis del decreto-legge n. 159/07, come convertito. In vista della pubblica udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie. Ragioni della decisione A. Individuazione dell'oggetto della controversia. 1. - La controversia ha ad oggetto, come emerge anche dalla narrativa della sentenza impugnata, il pagamento, posto a carico delle societa' di gestione degli aeroporti, dei contributi destinati ad alimentare il fondo antincendi istituito dal comma 1328 dell'art. 1 legge n. 296/06;

non gia', come invece si legge nella motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, il pagamento dei diritti d'imbarco di passeggeri, sul regime dei quali il comma 1328° si e' limitato ad incidere prevedendo l'incremento della relativa addizionale comunale. La norma dispone difatti che «al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno». Il legislatore ha quindi previsto due canali di finanziamento della riduzione della spesa pubblica da sostenere per garantire il servizio antincendi negli aeroporti: l'addizionale sui diritti d'imbarco di passeggeri ed il fondo alimentato dalle societa' aeroportuali. All'epoca della decisione, l'art. 39-bis del decreto-legge n. 159/07, come convertito, intitolato ai «diritti aeroportuali di imbarco», concerneva soltanto uno dei due canali, ossia quello dell'addizionale sui diritti d'imbarco di passeggeri, che contemplava insieme con gli altri diritti aeroportuali d'imbarco: la norma difatti stabiliva che «le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui...

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