Sentenza nº 106 da Constitutional Court (Italy), 03 Aprile 2009

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione03 Aprile 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA

nei giudizi per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato insorti tra il Presidente del Consiglio dei ministri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, anche in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, ed il Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale, in relazione: ad atti compiuti nel corso delle indagini preliminari dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sulla base di fonti di prova e in relazione a circostanze coperte dal segreto di Stato, concernenti il sequestro di persona in danno di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar; alla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla medesima Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 5 dicembre 2006; al conseguente decreto che dispone il giudizio adottato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 16 febbraio 2007; alle note del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 2005 n. USG/2.SP/1318/50/347, del 26 luglio 2006 n. USG/2.SP/813/50/347 e del 5 giugno 2007 ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1985 n. 2001.5/707; alle ordinanze del Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale, emesse in data 19 marzo 2008 e 14 maggio 2008; alle note del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2008 n. USG/2.SP/556/50/347 e n. USG/2.SP/557/50/347 e del 6 ottobre 2008 n. 6000.1/42025/GAB, giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (ricorsi nn. 2 e 3 del 2007), della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (ricorso n. 6 del 2007), del Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 14 del 2008) e del Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale (ricorso n. 20 del 2008), notificati, rispettivamente, il 10 maggio e il 2 ottobre 2007, il 17 luglio e il 22 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 17 maggio e il 9 ottobre 2007, il 23 luglio e il 30 dicembre 2008 ed iscritti ai nn. 2, 3 e 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007 ed ai nn. 14 e 20 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di merito.

Visti gli atti di costituzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale;

udito nella udienza del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati dello Stato Ignazio Francesco Caramazza e Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Alessandro Pace per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e l’avvocato Federico Sorrentino per l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano e per il Tribunale di Milano, Giudice monocratico della IV sezione penale.

Ritenuto in fatto

  1. — Tra il Presidente del Consiglio dei ministri e le diverse Autorità giudiziarie (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, anche in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, e Giudice monocratico della IV sezione penale del medesimo Tribunale), investite della trattazione del processo penale, e di seguito del dibattimento, in ordine alla ipotesi di sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, sono insorti cinque conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato mediante la proposizione di altrettanti ricorsi, rispettivamente contrassegnati con i numeri 2, 3 e 6 del registro conflitti fra poteri del 2007 e i numeri 14 e 20 del registro conflitti fra poteri del 2008.

  2. — I primi due ricorsi (numeri 2 e 3 del 2007) sono stati proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari, anche in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, del medesimo Tribunale.

    2.1.— In particolare, con il ricorso n. 2 del 2007 si è chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava al pubblico ministero, in primo luogo, procedere nelle indagini utilizzando documenti coperti da segreto di Stato (e segnatamente tutti quelli reperiti all’esito di attività di perquisizione e sequestro, eseguita presso la sede del SISMi di via Nazionale in Roma il 5 luglio 2006, contrassegnati come reperto D-19), documenti poi allegati alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sequestro di persona.

    Si contesta, infatti, alla Procura della Repubblica di Milano di avere violato il segreto di Stato per avere utilizzato «come prova (e prova di particolare importanza), come fonte di ulteriori indagini e come base della richiesta di rinvio a giudizio», l’intera documentazione integrante il suddetto reperto D-19, piuttosto che quella, «in larghissima parte identica» alla prima, trasmessa – oltretutto su espressa richiesta della predetta Autorità giudiziaria – dal Direttore del SISMi con nota del 31 ottobre 2006, ma “oscurata” in alcuni passaggi, in quanto idonei a rivelare nominativi di agenti stranieri, sigle segrete dei relativi Servizi e rapporti tra Servizi italiani e stranieri. Costituirebbe, poi, ulteriore violazione del segreto di Stato la circostanza che tale documentazione integrale sia stata trasmessa dal medesimo organo giudiziario al Parlamento Europeo e sia stata pubblicata su internet.

    In secondo luogo, con il medesimo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che la Procura milanese avrebbe svolto attività investigativa – ed esattamente intercettazioni telefoniche ed interrogatori di indagati – le cui specifiche modalità risulterebbero lesive del segreto opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    Per un verso, infatti, sarebbero state effettuate intercettazioni telefoniche «a tappeto» su utenze «di servizio» del SISMi, e ciò pur nella consapevolezza – derivante dalla circostanza che il relativo contratto di telefonia mobile con il gestore fosse stato espressamente segretato, e che il gestore avesse avvertito i richiedenti magistrati delle esigenze di particolare riservatezza – che l’associazione ai numeri di utenza SISMi fosse coperta da segreto di Stato.

    Tale attività di intercettazione avrebbe consentito – secondo il ricorrente – per un effetto a catena di prendere cognizione di circa 180 utenze telefoniche «coperte» e di svelare l’intero sistema delle reti di comunicazione del Servizio, nonché l’identità di ben 85 soggetti ad esso appartenenti, oltre quella di altri vari soggetti appartenenti ad organismi informativi stranieri.

    Per altro verso, poi, integrerebbe un’ulteriore violazione delle prerogative del ricorrente in materia di segreto di Stato la condotta dei pubblici ministeri consistita, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nel «forzare gli indagati a rispondere anche quando la risposta avrebbe comportato la violazione di un opposto segreto di Stato». Condotta, questa, che si sarebbe articolata ora con la negazione dell’esistenza di un segreto di Stato, ora con l’invito a violarlo, ora qualificando la mancata risposta per opposizione di segreto come rifiuto di rispondere: fino al punto di richiedere incidente probatorio, in data 18 settembre 2006, onde accertare i rapporti tra SISMi e CIA, vale a dire rapporti coperti da segreto di Stato, in virtù di leggi, direttive e provvedimenti puntuali.

    Analoga censura viene svolta con riferimento all’incidente probatorio – consistente nell’interrogatorio di taluni degli indagati al fine di accertare, secondo il ricorrente, circostanze anch’esse oggetto di segretazione – effettuato il 30 settembre 2006.

    Su tali basi, quindi, il ricorrente ha concluso affinché alla declaratoria di non spettanza, alla Procura milanese, del potere di operare secondo le modalità sopra meglio indicate consegua l’annullamento degli atti di indagine e della richiesta di rinvio a giudizio basata anche su di essi.

    2.1.1.— Dichiarato da questa Corte ammissibile il conflitto con l’ordinanza n. 124 del 2007, si è costituita in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ovvero per la sua reiezione.

    Essa, nel riassumere i tre profili di menomazione lamentati dal Presidente del Consiglio dei ministri, rivendica l’assoluta correttezza del proprio operato.

    Evidenzia, pertanto, che «nessun segreto è mai stato opposto rispetto a documenti facenti parte degli atti del procedimento, né a fortiori documenti segretati sono mai stati utilizzati nell’indagine ed ai fini della richiesta di rinvio a giudizio»; che nessuna utenza telefonica risultava coperta dal segreto di Stato, posto che i gestori di telefonia mobile presso cui dovevano essere disposte le intercettazioni si erano limitati ad affermare (trattandosi di utenze non intestate a privati ed assegnate ad “Ente istituzionale”) l’esistenza di «esigenze di particolare riservatezza contrattuali», senza che a tale espressione potesse attribuirsi la valenza di apposizione di segreto e stante, in generale, l’inesistenza di qualsivoglia divieto ex lege in relazione all’intercettabilità delle comunicazioni intervenute su utenze telefoniche usate da appartenenti al SISMi; che, infine, nessuno tra gli appartenenti al Servizio, esaminati come persone informate sui fatti o interrogati come indagati, ha subíto la benché minima pressione o prevaricazione.

    Ciò premesso, la Procura di Milano eccepisce la non opponibilità del segreto di Stato in relazione ai fatti oggetto dell’indagine, attesa «la natura eversiva dell’ordine costituzionale» che li connoterebbe.

    A tale categoria, infatti, sarebbero da ricondurre non «i soli fatti politicamente eversivi in senso stretto», ma anche «quei fatti illeciti che contrastino con i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
8 temas prácticos
  • Dalla pubblicità della vita democratica al segreto di Stato (e ritorno), nell'ottica del Parlamento
    • Italia
    • Studi in onore di Aldo Loiodice - Vol. I Diritti e doveri fondamentali
    • 1 Gennaio 2012
    ...n. 801 del 1977 prima, e della legge n. 124 del 2007, poi) sia nella giurisprudenza costituzionale (fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2009, su cui si avrà modo di tornare). A ben vedere, la connessione tra i due temi non pare essere il frutto di una scelta arbitraria ......
  • Ordinanza nº 69 da Constitutional Court (Italy), 12 Aprile 2013
    • Italia
    • 12 Aprile 2013
    ...contesto, la Corte di cassazione, mentre affermerebbe correttamente – secondo quanto puntualizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106 del 2009, con la quale sono stati definiti vari conflitti promossi sul medesimo tema del segreto di Stato nell’ambito dello stesso procedimento......
  • Ordinanza nº 244 da Constitutional Court (Italy), 21 Ottobre 2013
    • Italia
    • 21 Ottobre 2013
    ...normativo, la Corte di cassazione, mentre afferma correttamente – secondo quanto puntualizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106 del 2009 – che il segreto di Stato è stato apposto su documenti e notizie riguardanti i rapporti tra Servizi italiani e stranieri e sugli interna c......
  • N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 2 febbraio 2011
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 02 Marzo 2011
    • 2 Marzo 2011
    ...40 della medesima legge), come prospettata dal PM e dalle parti civili, si ritiene che effettivamente la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 106 del 2009, abbia gia' affrontato la questione relativa all'esegesi e alla valutazione della compatibilita' costituzionale di tali norme, omette......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
3 sentencias
  • Ordinanza nº 69 da Constitutional Court (Italy), 12 Aprile 2013
    • Italia
    • 12 Aprile 2013
    ...contesto, la Corte di cassazione, mentre affermerebbe correttamente – secondo quanto puntualizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106 del 2009, con la quale sono stati definiti vari conflitti promossi sul medesimo tema del segreto di Stato nell’ambito dello stesso procedimento......
  • Ordinanza nº 244 da Constitutional Court (Italy), 21 Ottobre 2013
    • Italia
    • 21 Ottobre 2013
    ...normativo, la Corte di cassazione, mentre afferma correttamente – secondo quanto puntualizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106 del 2009 – che il segreto di Stato è stato apposto su documenti e notizie riguardanti i rapporti tra Servizi italiani e stranieri e sugli interna c......
  • Sentenza nº 24 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 2014
    • Italia
    • 13 Febbraio 2014
    ...quadro normativo, la Corte di cassazione, mentre afferma correttamente – secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106 del 2009 – che il segreto di Stato è stato apposto su documenti e notizie riguardanti i rapporti tra Servizi italiani e stranieri e sugli intern......
1 artículos doctrinales

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT