N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 2 febbraio 2011

IL TRIBUNALE Fatto I) Questo Ufficio, nella persona del magistrato Dott. Carla M.

Giangamboni, in funzione di Giudice dell'Udienza Preliminare, e' stato investito, in forza di richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal PM con atto del 29 dicembre 2009, della trattazione del procedimento n. 5/010 RG GUP (n. 5970/09 RGNR), pendente nei confronti di Pollari Nicolo', nato a Caltanisetta il 3 maggio 1943, e di Pompa Pio, nato a L'Aquila il 15 febbraio 1951, per i seguenti reati:

Entrambi:

  1. delitto p. e p. dagli artt.314, 81 cpv, 61 n. 2, 110 c.p.

    perche', in concorso tra loro, il Pollari in qualita' di direttore del SISMI dal 15 ottobre 2001, il Pompa di consulente dal novembre 2001 e quindi di dipendente del SISMI dal 9 dicembre 2004 al dicembre 2006 quale direttore di sezione addetto all'ufficio del Direttore, il primo indirizzando l'attivita' consulenziale del secondo e quindi esercitando i poteri d'ordine e di direzione in qualita' di superiore gerarchico, e in tale posizione dirigendo, richiedendo, autorizzando e ratificando l'operato del Pompa, da cui riceveva continuativamente aggiornamenti verbali a mezzo telefono, appunti e informative, si appropriavano e facevano uso di somme, risorse umane e materiali appartenenti al Servizio - allo stato non quantificabili per la parte eccedente gli importi versati a Farina Renato - utilizzandoli per scopi palesemente diversi da quelli definiti dagli artt. 4 - il SISMI assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare e dell'indipendenza e dell'integrita' dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione; il SISMI svolge inoltre ai suddetti fini compiti di controspionaggio - e 7 - nessuna attivita' comunque idonea per l'informazione e per la sicurezza puo' essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalita', delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge - della legge n.801/77 - e in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali di cui all'art.58, in riferimento agli artt. 2 e 11 DPR 196/03 - le norme garantiscono che il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali;

    necessaria correttezza e liceita' di tutti i trattamenti; raccolta e registrazione per scopi determinati, espliciti e legittimi; non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati - nonche' del divieto di cui all'art. 7 legge 801/77 - in nessun caso i servizi possono avere alle proprie dipendenze, in modo organico o saltuario,... magistrati...

    giornalisti;

    in particolare, su richiesta, o comunque con l'approvazione del Pollari, il Pompa svolgeva attivita' dirette ad acquisire ed elaborare informazioni da cd. fonti aperte e da non meglio precisate fonti personali, e a redigere analisi sulle presunte opinioni politiche, sui contatti e sulle iniziative di magistrati, funzionari dello Stato, associazioni di magistrati anche europei - di cui monitorava la corrispondenza informatica - giornalisti, parlamentari, movimenti sindacali;

    in tale contesto operativo il Pompa redigeva e trasmetteva al Pollari note e appunti concernenti tra l'altro:

    iniziative delle organizzazioni sindacali, particolarmente in vista della proclamazione e dell'attuazione di scioperi generali;

    le presunte attivita' antigovernative dell'OLAF;

    iniziative culturali e presunti orientamenti politici dell'associazione di giuristi europei del MEDEL e dei suoi partecipi, acquisendo elenchi e indirizzi degli associati, nonche' monitorandone la corrispondenza in rete;

    schede personali sui magistrati della Procura di Milano Spataro e D'Ambruoso, acquisendo altresi' informazioni sugli spostamenti e sugli incontri professionali del primo, con la finalita' di conoscerne gli orientamenti e le iniziative nell'ambito delle indagini per il sequestro Abu Omar, condotte dal predetto Spataro, anche nei confronti del Direttore del SISMI e comunque in ordine al possibile coinvolgimento del Servizio nel sequestro;

    l'associazione nazionale magistrati - ANM - concernenti le elezioni tenutesi nel maggio 2003 per il rinnovo degli organi statutari dell'Associazione Nazionale Magistrati, oltre che i programmi di magistratura Democratica, Magistratura Indipendente, MG Movimento per la Giustizia, Art.3 Ghibellini - Impegno per la legalita';

    su richiesta e comunque con l'approvazione del Pollari, il Pompa procedeva all'attivazione e al reperimento, con compensi imprecisati, di fonti per l'acquisizione di notizie palesemente esorbitanti dalle attribuzioni del SISMI, quali:

    'fonte' definita di buona attendibilita' in ordine all'indicazione del magistrato romano Domenico gallo quale contiguo ad ambienti della sinistra eversiva sia a livello nazionale che internazionale;

    'ambienti qualificati' da cui avrebbe appreso che ben prima della commissione di inchiesta su Tangentopoli il movimento dei giuristi democratici avrebbe predisposto un'attivita' di contrasto...;

    'fonte vicina ad ambienti dell'opposizione' che avrebbero informato che ambienti di spicco dei DS avrebbero intenzione di non ostacolare l'accertamento della Commissione Mitrokhin per indebolire la parte piu' ortodossa del partito, la CGIL...;

    'fonti ben informate' che avrebbero riferito, in tema di rinnovo del Comitato direttivo centrale della ANM che lo scontro istituzionale tra governo e magistratura determinerebbe un processo di ricompattamento...;

    si sarebbe appreso dell'attuazione, da parte del'ong MEDEL, congiuntamente all'ANM, di un dispositivo teso a suscitare, presso i paesi e le Istituzioni europee, prese di posizione formali contro il Premier...;

    'ambienti qualificati di elevata affidabilita'' che avrebbero riferito della predisposizione di un'iniziativa mediatico-giudiziaria in pregiudizio del presidente del Consiglio e dell'On. Dell'Utri, orientando le dichiarazioni di Giuffre' sulla morte di Calvi;

    'persona di sicura affidabilita' avente medesima estrazione professionale dei soggetti prima indicati come potenzialmente pericolosi e rivestente oggi qualificato incarico di supporto governativo' che avrebbe sottolineato preoccupazione... (in tema di nomine all'OLAF);

    'secondo talune indicazioni' risulterebbe che il magistrato di collegamento francese presso il Ministero della Giustizia Emmanuel Barbe sia in collegamento con i giuristi militanti del MEDEL, ong presieduta dal giudice italiano Ignazio patrone, nonche' con diverse personalita' italiane, quali Luciano Violante, Antonio Di Pietro,

    Giancarlo Caselli, Ignazio Patrone, Edmondo Bruti Liberati,

    Alessandro Perduca, Livio Pepino, Claudio Castelli, Maria Giuliana Civinini, Giovanni Salvi e Luigi Marini;

    'da informazioni acquisite, anche su base documentale' nel prossimo consiglio del MEDEL il Governo e il premier sarebbero stati oggetto di un duro attacco con riferimento alle pendenze giudiziarie del Premier e di altri componenti della maggioranza;

    perseguivano il procacciamento di informazioni sulle indagini, in corso presso la Procura di Milano, per il sequestro di Abu Omar, ad opera del giornalista Farina Renato, che tra l'altro predisponeva e consegnava al Pompa a tali fini un dettagliato appunto su un incontro appositamente ottenuto con il Pubblico Ministero Spataro, e versavano quindi al Farina, a titolo di corrispettivo, somme per almeno 30.000 euro, in violazione dell'espresso divieto di cui all'art. 7 della legge n. 801/77;

    con l'aggravante di aver agito al fine di commettere o di far commettere a terzi diffamazioni, calunnie e abusi di ufficio in danno di soggetti ritenuti di parte politica avversa.

    In Roma e altrove, dall'estate 2001 fino al luglio 2006.

  2. delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 616, 1° comma, 61 n. 9 c.p. perche', in concorso tra loro, il Pollari in qualita' di direttore del SISMI dal 15 ottobre 2001, il Pompa di consulente dal novembre 2001 e quindi di dipendente del SISMI dal 9 dicembre 2004 al dicembre 2006 quale direttore di sezione addetto all'ufficio del Direttore, il primo indirizzando l'attivita' consulenziale del secondo e quindi esercitando i poteri d'ordine e di direzione in qualita' di superiore gerarchico, e in tale posizione dirigendo, richiedendo e ratificando l'operato del Pompa, da cui riceveva continuamente aggiornamenti verbali a mezzo telefono, appunti e note informative, con abuso delle sue funzioni di pubblico ufficiale, prendevano cognizione della corrispondenza elettronica circolante all'interno della lista chiusa dei destinatari dell'associazione MEDEL, con conseguente nocumento alla riservatezza del dibattito interno all'associazione.

    In Roma, accertato il 5 luglio 2006 - querela depositata il 4 marzo 2008.

    Il solo Pio Pompa:

  3. delitto p.e.p. dall'art. 260 n. 3 c.p. perche' veniva colto in possesso di documenti su supporti informatici - un cd e due dvd - atti a fornire notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato dovevano rimanere segrete in quanto in parte protocollate agli atti del Servizio, inoltrate ad articolazioni competenti di esso e comunque relative, tra l'altro, a vicende militari in materia di terrorismo internazionale.

    In Roma, 26 giugno 2007.

    Il procedimento in questione ha preso le mosse dall'atto con cui, in data 18 dicembre 2006, la Procura della Repubblica di Milano Dipartimento Eversione e Terrorismo, disponeva la trasmissione alla procura della Repubblica di Roma degli atti relativi al proc. n.

    50160/06 RGNR, iscritto in pari data a carico di Pollari Nicolo' e Pompa Pio per i reati di cui agli artt. 110, 314, l° comma, 81 cpv c.p., commesso in Roma fino al 5 luglio 2006, e agli artt.110, 81 cpv, 616, 1° e 2° comma, 61 n. 9 c.p., commesso in Roma e accertato il 15 luglio 2006.

    Alla nota di trasmissione era allegato il provvedimento con cui il PM di Milano aveva disposto la separazione dal proc. 10838/05 RGNR e di iscrizione nel Reg. Mod. 21 di tutti gli atti concernenti le accuse ipotizzate nei confronti del Pollari e del Pompa, tra cui il decreto di perquisizione emesso in data 3...

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