DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 16 - Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative dell'art. 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione interna piemontese».

(Pubblicato nel 2° Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 4 dicembre 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come. modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificata dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12;

Visto il regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33 - 10228 del 1° dicembre 2008;

Emana il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: 'Disposizioni attuative dell'art.

28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione interna piemontese'.

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, disciplina le modalita' operative e gestionali relative alla presentazione delle istanze aventi ad oggetto occupazioni di aree e beni del demanio idrico della navigazione interna piemontese avvenute entro il 23 maggio 2008.

  1. Sono tenuti alla presentazione dell'istanza di cui al presente regolamento tutti i soggetti interessati da occupazioni di sedime demaniale per le quali non sia gia' stata presentata, entro il 30 settembre 2005, istanza mediante modello 'S5', 'S8' o 'S9' ai sensi dell'art. 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6 (Disciplina delle concessioni del demanio idrico della navigazione interna piemontese), come da ultimo modificato dall'art. 8 del regolamento regionale 7 maggio 2007, n. 5, nonche' tutti i soggetti che occupano beni demaniali posti nelle zone del demanio idrico della navigazione interna piemontese classificate come 'portuali' ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera m) della legge regionale n. 2/2008 per le quali non sia gia' stata regolarizzata la posizione demaniale.

  2. In ogni caso sono tenuti alla presentazione dell'istanza tutti coloro che:

    1. alla data del passaggio delle competenze dallo Stato alla Regione, erano in possesso di regolare concessione (a prescindere dalla loro relativa posizione regolare o irregolare rispetto al pagamento dei canoni), che per gli effetti dell'art. 21, comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004, e' scaduta al 31 dicembre 2006;

    2. hanno chiesto l'alienazione di beni appartenenti al demanio dello Stato, ai sensi dell'art. 5-bis della legge 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con...

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