LEGGE REGIONALE 17 Gennaio 2008, n. 2 - Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali.

Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali.

CAPO IPrincipi generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. Ai fine di tutelare, regolamentare e sviluppare la navigazione interna, migliorando le infrastrutture pubbliche per la navigazione, valorizzando le attivita' nautiche e rendendo l'attivita' amministrativa piu' efficace, efficiente ed economica, la Regione, nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio, procede al riordino della disciplina della navigazione interna e del relativo demanio idrico piemontese.

  1. La Regione, conformemente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ed al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), individua le competenze regionali e le funzioni da conferire agli enti locali in materia di navigazione interna e relativo demanio idrico, inclusi gli interventi sulle opere, sulle vie di navigazione e sulle attivita' che la normativa vigente in materia ha attribuito alla competenza regionale.

    Art. 2.

    P r i n c i p i 1. La Regione favorisce lo sviluppo delle vie di navigazione e dei porti della navigazione interna; promuove e valorizza l'esercizio della navigazione commerciale e da diporto nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio; disciplina e regolamenta le modalita' di gestione del demanio idrico della navigazione interna, la circolazione nautica e le attivita' connesse ed esercita la vigilanza, unitamente agli enti locali.

  2. Il conferimento delle funzioni agli enti locali avviene nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e semplificazione previsti dallo Statuto, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) ed al titolo I della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.

  3. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali in conformita' al decreto legislativo n. 267/2000 ed alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

    Art. 3.

    Classificazione delle vie di navigazione e del relativo demanio idrico 1. Per vie di navigazione si intendono i laghi e le tratte fluviali classificate come tali dalla normativa vigente o individuate da appositi provvedimenti regionali.

  4. I beni appartenenti al demanio idrico statale e le zone portuali di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), siti nei comuni rivieraschi ed individuati con deliberazione della Giunta regionale, costituiscono il demanio idrico della navigazione interna della Regione.

  5. Per demanio idrico della navigazione interna si intende l'ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell'area.

  6. Il demanio idrico della navigazione interna comprende la superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nonche' i beni demaniali a terra con le relative pertinenze funzionali ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale del bene.

  7. Il demanio idrico della navigazione interna si distingue in demanio lacuale e demanio fluviale.

  8. Sono individuati nella tabella di cui all'allegato A i bacini demaniali considerati quale ottimale aggregazione degli enti locali delegati per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna.

  9. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, d'intesa con gli enti locali interessati e nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, puo' modificare la classificazione delle vie di navigazione di cui al comma 1, gli ambiti territoriali costituenti il demanio idrico della navigazione interna di cui al comma 2 ed i bacini demaniali di cui al comma 6 nonche' individuare ulteriori vie di navigazione e bacini demaniali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e relativo demanio idrico.

    CAPO IIConferimento di funzioni

    Art. 4.

    Funzioni della Regione 1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

    1. la programmazione di settore e la definizione degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni e delle opere della navigazione interna;

    2. l'indirizzo, il coordinamento, la verifica ed il monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli enti locali in materia di navigazione interna e del relativo demanio idrico ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;

    3. la disciplina della navigazione sulle acque interne, compresa l'emanazione di ordinanze e l'approvazione dei regolamenti in materia di disciplina della navigazione e di segnalazione delle vie di navigazione;

    4. l'approvazione di provvedimenti di interdizione o limitazione permanente alla navigazione;

    5. l'individuazione di idrosuperfici sulle acque del demanio della navigazione interna;

    6. l'erogazione di contributi ed il finanziamento a favore degli enti locali, anche in forma associata, per interventi sulle opere e vie di navigazione, nonche' sul relativo demanio idrico;

    7. l'autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all'art. 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali con opere in acqua di superficie superiore a 100 metri quadri;

    8. la regolamentazione del sistema idroviario padano-veneto ed idrovie collegate;

    9. la programmazione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di linea sul lago Maggiore, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). La Giunta regionale e' autorizzata, anche sulla base degli indirizzi del comitato interregionale di cui all'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 1/2000 e sentita la commissione consiliare competente, alla costituzione di societa' per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, a. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

    10. la regolamentazione dell'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna, ivi compresa l'apposizione di vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree, tenuto conto delle vocazioni territoriali e delle compatibilita' degli interventi, nonche' la regolamentazione per il rilascio delle concessioni e la determinazione degli importi relativi all'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali. A tal fine la Giunta regionale approva appositi regolamenti;

    11. il rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), al gestore del servizio di trasporto pubblico di linea sui bacini demaniali di cui all'art. 3, commi 6 e 7;

    12. l'attivita' di osservatorio per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale dei beni del demanio della navigazione interna, per la raccolta dei flussi informativi provenienti dagli enti locali delegati, per la formazione e l'aggiornamento di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, delle infrastrutture e delle attivita' presenti;

    13. l'individuazione delle zone portuali piemontesi, di cui al regio decreto n. 327/1942 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949;

    14. il rilascio di autorizzazioni o nulla osta in materia di circolazione nautica e di uso di unita' di navigazione;

    15. le attivita' di promozione e miglioramento della sicurezza in materia di navigazione interna, ivi compreso il soccorso alle unita' di navigazione in difficolta', da attuarsi di concerto con le istituzioni e con il coinvolgimento delle associazioni interessate, nonche' attraverso iniziative di informazione, formazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati;

    16. la rimozione del materiale pericoloso per la navigazione, anche derivante da eventi calamitosi o straordinari, relativamente ai bacini demaniali di cui all'art. 3, commi 6 e 7;

    17. la valutazione in ordine alla compatibilita' delle manifestazioni nautiche con il regolamento di cui alla lettera j) e con la disciplina della navigazione, quando l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a).

  10. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere n), o), p), q), sono trasferite alle gestioni associate di cui all'art. 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.

  11. La Regione esercita le altre funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

    Art. 5.

    Funzioni amministrative delle province 1. Sono conferite alle province le seguenti funzioni amministrative:

    1. il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche o di altro tipo che interferiscono con la navigazione e interessano due o piu' comuni, una o piu' province, regioni limitrofe o Stati esteri, limitatamente al demanio idrico regionale. Nel caso in cui la manifestazione interessi piu' province, le funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente;

    2. la tenuta dei registri delle navi minori e dei galleggianti, il rilascio delle licenze di abilitazione, dei...

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