LEGGE REGIONALE 23 maggio 2008, n. 12 - Legge finanziaria per l''anno 2008.

Legge finanziaria per l'anno 2008.

CAPO IDisposizioni di carattere finanziario

(Pubblicata nel 2° suppl. alla Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

  1. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti cosi' come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

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    Art. 2.

    Base imponibile per il calcolo dell'IRAP 1. Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale '10.000 alloggi per il 2012' approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93/43238 del 20 dicembre 2006.

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    Art. 3.

    Determinazioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF 1. L'art. 1 della legge regionale n. 2/2003, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29 (Riduzione addizionale regionale all'IRPEF), e' da intendersi che esplica i suoi effetti sull'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che deve essere versata a decorrere dal 1° gennaio 2008.

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    Art. 4.

    Applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 22/2007

  2. La previsione di cui all'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie) e' riferita anche al canone dovuto per l'anno 2007.

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    Art. 5.

    Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale 1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall'art. 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2008 - 2013 le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2000, quantificate in 383,2 milioni di euro per l'anno 2008, 386,2 milioni di euro per l'anno 2009, 388,7 milioni di euro per l'anno 2010, 391,2 milioni di euro per l'anno 2011, 393,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 396,6 milioni di euro per l'anno 2013.

  3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

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    Art. 6.

    Misure di incentivazione all'uso del mezzo pubblico 1. In armonia con le iniziative assunte dalla Regione e dedicate ai lavoratori nell'ambito del piano di tutela e risanamento della qualita' dell'aria e per le finalita' di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998 (Mobilita' sostenibile nelle aree urbane), nell'esercizio finanziario 2008 vengono stanziati 200.000,00 euro nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB) DA07051, unita' che presenta la necessaria capienza finanziaria, da destinare a misure di incentivazione del personale regionale all'uso del mezzo pubblico.

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    Art. 7.

    Realizzazione di nuove infrastrutture viarie 1. Al fine di conseguire una maggiore efficienza nella realizzazione e gestione di nuove infrastrutture, autostradali o extraurbane principali, la Regione individua specifiche procedure e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale.

  4. Per la realizzazione di tratte autostradali, o extraurbane principali di livello nazionale e regionale soggette a concessione, la Regione puo' avvalersi anche della finanza di progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

  5. Per la realizzazione degli interventi di livello nazionale la Regione promuove la costituzione di una societa' mista con ANAS S.p.a. alla quale partecipa attraverso la Societa' di committenza regionale (SCR) di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

  6. La individuazione delle modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 e' demandata ad un apposito provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

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    Art. 8.

    Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013

  7. L'autorizzazione di spesa per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) e' incrementata per ciascun esercizio finanziario a partire dal 2009 e sino al 2014 di euro 6 milioni da destinare al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2007.

  8. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

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    Art. 9.

    Finanziamento degli interventi a titolarita' regionale del PSR 2007-2013

  9. Il finanziamento degli interventi a titolarita' regionale previsti nel PSR 2007-2013 della Regione, di cui alla decisione della Commissione europea 2007/5944/CE del 28 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2007-2013, e' definito secondo il prospetto di cui all'allegato B.

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    Art. 10.

    Programma di meccanizzazione agricola 1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006 (Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001), puo' essere concesso un aiuto, sotto forma di concorso negli interessi per prestiti quinquennali, riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

  10. Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere

    d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresi' in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

  11. Il concorso regionale negli interessi viene concesso in forma attualizzata, in modo tale che l'aiuto non superi l'equivalente di un contributo in conto capitale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

  12. L'investimento deve perseguire i seguenti obiettivi:

    1. riduzione dei costi di produzione;

    2. miglioramento e riconversione della produzione;

    3. miglioramento della qualita';

    4. tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;

    5. prevenzione degli infortuni sul lavoro.

  13. Non sono finanziabili gli investimenti di sostituzione, cosi' come definiti dall'art. 2, comma 17 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

  14. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le disposizioni attuative degli interventi di cui al comma 1 con l'individuazione di parametri, priorita', condizioni e procedure, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

  15. Con apposite convenzioni verranno disciplinati i rapporti con gli istituti di credito.

  16. Agli oneri stimati in un massimo di euro 4 milioni per l'anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010 si fa fronte con le disponibilita' della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

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    Art. 11.

    Aiuti alla filiera corta 1. La Regione incentiva gli interventi a favore della filiera corta come attivita' volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatore e produttore.

  17. La Regione considera prioritari gli interventi posti in essere da enti locali singoli od associati a favore dello sviluppo di mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private, a cui hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell'ambito territoriale ove sono istituite le aree di vendita.

  18. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento stabilisce un piano di iniziative a favore della filiera corta individuando beneficiari, attivita', modalita' attuative e condizioni di accesso ai finanziamenti.

  19. La Regione si riserva di...

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