Ordinanza nº 209 da Constitutional Court (Italy), 22 Ottobre 2015

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione22 Ottobre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 209

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111; dell’art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14; dell’art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con ordinanza del 18 marzo 2014 e dalla Corte d’appello di Roma con ordinanza del 18 febbraio 2015, rispettivamente iscritte al n. 138 del registro ordinanze 2014 e al n. 64 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2014 e n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti l’atto di costituzione di Capomolla Domenico ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 e nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l’avvocato Fabio Cintioli per Capomolla Domenico ed altri e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, e la Corte d’appello di Roma, con dueordinanze di analogo tenore, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell’art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

che entrambe le ordinanze censurano le suddette norme nella parte in cui hanno disposto il trasferimento del personale dipendentedi ANAS spa, in servizio presso l’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (IVCA) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all’Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che innanzi al TAR Lazio è impugnato il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, e tra questi la nota datata 27 settembre 2012 con cui ANAS spa ha individuato, anche nelle persone dei ricorrenti, il personale da trasferire alle dipendenze di tale organismo;

che il giudice rimettente espone che ANAS spa è gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale, ha assunto la veste di società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che ANAS spa ha svolto, fino al 30 settembre 2012, le funzioni di concedente della rete autostradale a pedaggio e di vigilanza sulle società concessionarie, proprio attraverso l’IVCA, presso il quale prestavano servizio i ricorrenti nel giudizio a quo, tutti inquadrati con la qualifica di dirigenti;

che l’art. 36 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, ha previsto, al comma 1, l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (d’ora in avanti anche «Agenzia»), disponendo, al comma 4, che «Entro la data del 30 settembre 2012, l’Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data»;

che il comma 5 del medesimo art. 36 prevede che l’Agenzia eserciti ogni competenza già attribuita in materia all’IVCA e ad altri uffici di ANAS spa ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012;

che il medesimo comma prevede altresì che il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 maggio 2012, sia trasferito all’Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico, e che a tale personale trasferito si applichi la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell’Area I della dirigenza;

che, inoltre, sempre il comma in questione stabilisce che il personale trasferito mantenga il trattamento economico...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT