Sentenza nº 197 da Constitutional Court (Italy), 09 Ottobre 2015

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione09 Ottobre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 197

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-17 maggio 2012, depositato in cancelleria il 21 maggio 2012 ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notifica il 14 maggio 2012 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 21 maggio 2012 (reg. ric. n. 78 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali).

    La disposizione impugnata interviene in materia di autonomie locali, dettando norme sulla competenza della Regione a proposito di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali. Essa stabilisce, al comma 1, che in conformità all’art. 4, primo comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), al fine di valorizzare gli strumenti di autonomia normativa e le forme di rappresentanza delle comunità locali, perseguendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si applica – nelle more dell’attuazione della riforma dell’ente Provincia nell’ambito dell’ordinamento costituzionale – la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. Al comma 2, aggiunge che, fino al recepimento nell’ordinamento regionale della riforma costituzionale appena ricordata, sono confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli-Venezia Giulia, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio.

    1.1.– Ad avviso del ricorrente, le norme impugnate, disponendo, «nelle more dell’attuazione della riforma dell’ente Provincia», l’applicazione della legislazione regionale in materia elettorale, nonché di organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, e confermando le vigenti modalità di elezione, formazione e composizione degli organi di governo e la legislazione in materia di funzioni comunali e provinciali, si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica posti dall’art. 23, commi da 16 a 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, violando conseguentemente l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Osserva infatti l’Avvocatura generale dello Stato che il richiamato art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, dispone, tra l’altro, la riduzione dei costi di finanziamento delle Province, fissando limiti al numero dei consiglieri provinciali (comma 16), disciplinando le modalità di elezione degli organi con rinvio alla legge statale (commi 16 e 17). La stessa norma prevedeva che, per gli organi provinciali da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, si procedesse, in attesa della legislazione statale sulle relative modalità di elezione, alla nomina di un commissario straordinario in applicazione dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), disponendo, nel contempo, una proroga degli organi provinciali da rinnovare in data successiva al 31 dicembre 2012. Il comma 20-bis del richiamato art. 23 prevede, infine, che le Regioni a statuto speciale adeguassero i propri ordinamenti alle disposizioni summenzionate entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge in questione.

    Da ciò – ad avviso del ricorrente – seguirebbe che, nel configurare la trasformazione delle amministrazioni provinciali in enti di secondo livello, l’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, avrebbe dettato norme di principio di coordinamento della finanza pubblica, applicabili sull’intero territorio nazionale «nell’ottica di una diversa organizzazione degli enti locali connessa alla riduzione della spesa pubblica»...

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