DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 9 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni

Coming into Force13 Febbraio 1997
Enactment Date02 Gennaio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/01/29/097G0022/ORIGINAL
Published date29 Gennaio 1997
Official Gazette PublicationGU n.23 del 29-01-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto in particolare il punto 1-bis) dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, introdotto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e rapporti con la normativa previgente

  1. Il presente decreto detta le norme di attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che modifica gli articoli 4 e 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

  2. Le presenti norme di attuazione disciplinano la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, abrogando tutte le precedenti disposizioni incompatibili.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1963, n. 29. - La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226. - L'art. 65 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963 prevede che: "Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".

Art 2.

Ordinamento degli enti locali

  1. La regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonche' dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali.

Art 3.

Trasferimento di funzioni amministrative

  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento...

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