N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 3 febbraio 2009

Ricorso della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa del 16 dicembre 2008, n. 4000, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, alla via Federico Confalonieri, n.

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Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi, n.

12, per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008, recante 'Riordino della disciplina delle Comunita' montane, ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244', pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 278 del 27 novembre 2008, risultato in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

F a t t o e d i r i t t o 1. - La Regione Veneto si rivolge a codesta ecc.ma Corte, con il presente ricorso per conflitto di attribuzione, ritenendo che le proprie competenze costituzionalmente garantite abbiano subito una concreta lesione con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008, recante 'Riordino della disciplina delle Comunita' montane, ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244', pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 278 del 27 novembre 2008.

A decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, infatti, si sono prodotti, per il Veneto, gli effetti di cui al comma 20, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ove e' previsto che:

'a) cessano di appartenere alle comunita' montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; b) sono soppresse le comunita' montane nelle quali piu' della meta' dei comuni non sono situati per almeno 1'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non e' minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri; c) sono altresi' soppresse le comunita' montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio; d) nelle rimanenti comunita' montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non puo' indicare piu' di un membro. A tal fine la base elettiva e' costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare'.

L'odierna ricorrente ha, a suo tempo (con ricorso n. 19/2008) impugnato il richiamato art. 2, comma 20, assieme ad altre disposizioni normative del medesimo provvedimento normativo (nella specie i commi 17, 18, 19, 21 e 22 dell'art. 2), denunciando come, tramite esse, il legislatore statale abbia preteso di imporre alle regioni un riordino della disciplina delle comunita' montane irrazionale e incoerente con i fini dichiarati, nonche' lesiva delle competenze legislativa, organizzativo-amministrativa e finanziaria degli enti regionali.

Oggi quei profili di illegittimita' costituzionale rilevati si sono tradotti, grazie al decreto del 19 novembre 2008, in una menomazione concreta, effettiva e inaccettabile della sfera di poteri e responsabilita' attribuiti alla Regione oggi ricorrente.

  1. - Prima di procedere oltre, sembra opportuno richiamare, per cenni, la complessa vicenda normativa che nel corso del 2008 ha interessato le comunita' montane.

    Il riferimento e', innanzitutto, alla - gia' ricordata - legge n.

    244/2007 (Finanziaria per il 2008), con la quale il legislatore statale ha imposto alle Regioni di effettuare, con proprie leggi, un riordino della disciplina delle Comunita' montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), sulla base di 'principi fondamentali' contestualmente dettati. Cio' al fine di ridurre la spesa corrente per il funzionamento di un importo pari ad almeno un terzo della quota del fondo ordinario statale assegnato per l'anno 2007 all'insieme delle comunita' montane presenti nella regione.

    Al comma 20, poi, in particolare, lo Stato prevedeva una peculiare forma di intervento sostitutivo-sanzionatorio: ove, infatti, le Regioni non avessero provveduto al suddetto riordino nel breve termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria, conseguendo il relativo risparmio di spesa imposto, la modificazione e, in alcuni casi, la soppressione delle Comunita' montane sarebbe avvenuta ex lege, secondo i criteri indicati allo stesso comma.

    La Regione Veneto ha impugnato (ricorso n. 19/2008) la suddetta disciplina avanti a codesta ecc.ma Corte per violazione degli artt.

    3, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione.

    Pendente il giudizio sul punto, il legislatore statale, con il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 (art. 4-bis, commi 5 e 6), concedeva alle regioni una proroga del termine previsto per il riordino delle comunita' montane (dal 30 giugno al 30 settembre) e al Governo piu' tempo per accertare i conseguenti risparmi di spesa (dal 31 luglio al 31 ottobre).

    Successivamente, negli stessi mesi in cui le regioni si trovavano impegnate nel difficile compito di tradurre in legge regionale la rigida riforma delle comunita' montane sostanzialmente gia' predeterminata nella Finanziaria 2008 e di ottenere il risparmio finanziario imposto, lo Stato prevedeva un'ulteriore decurtazione di fondi a danno delle Comunita' montane, riducendo i trasferimenti erariali a favore delle stesse di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

    Questo ulteriore taglio avveniva ad opera della c.d. Manovra estiva 2008, ossia la legge 6 agosto 2008, n. 133 (di conversione al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), art. 76, comma 6-bis.

    Infine, il d.P.C.m 19 novembre 2008, in attuazione dell'art. 2, comma 21, della legge finanziaria per il 2008, ha preso atto della revisione normativa operata, con propria legge, da dodici Regioni ordinarie, accertando - per altro in modo meramente formale - il conseguimento del risparmio di spesa imposto e ha reso efficaci per le regioni morose...

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