N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2035 del 2008 proposto dalla ditta Fardous Phone di El Fardous Fatima, in persona della titolare El Fardous Fatima, rappresentata e difesa dall'avv.

Carlo Cappellaro e domiciliata presso la segreteria del t.a.r. ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

Contro il Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Montobbio, Mizzoni, Lotto, Bernardi, Munari e Bicocchi, e domiciliato presso la segreteria del t.a.r. ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, per l'annullamento del provvedimento del Comune di Padova - Settore commercio e attivita' economiche, prot. n. 0201912 del 25 luglio 2008, concernente rigetto della domanda di autorizzazione per l'esercizio di un centro di telefonia fissa - phone center nei locali di Padova, via G. Tiepolo, 28, e contestuale chiusura della attivita', 'in quanto all'interno dei locali destinati alla attivita' di telefonia viene esercitata l'attivita' di transfer-money - agenzia finanziaria, non considerata attivita' commerciale accessoria alla attivita' di telefonia e pertanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e 12, comma 4 della l.r. n. 32/2007'.

Visto il ricorso, notificato il 28 ottobre 2008 e depositato in segreteria il 10 novembre 2008, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova, con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza n. 929 del 26 novembre 2008, con la quale la sezione ha accolto la domanda di emanazione di misure cautelari presentata dal ricorrente 'fino alla decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimita' costituzionale' dell'art. 12 della legge Reg. Veneto n. 32 del 2007; 'questione che viene rimessa con separata ordinanza', con prosecuzione dell'esame della domanda cautelare nella camera di consiglio che sara' fissata dopo la comunicazione di tale decisione;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 26 novembre 2008 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Cappellaro per la ditta ricorrente e Bicocchi per il Comune di Padova;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

  1. - La ricorrente espone:

    di esercitare, nei locali siti in Padova, via G. Tiepolo, 28, l'attivita' di telefonia in sede fissa - phone center dal 16 aprile 2007, sulla base della licenza della Questura di Padova, come da domanda presentata in data 31 marzo 2006 , in assenza della comunicazione di motivi ostativi nei successivi 60 giorni, e in seguito alla presentazione, in data 27 marzo 2006, della dichiarazione di inizio attivita' (D.I.A.) al Ministero delle comunicazioni;

    che i locali dove viene esercitata l'attivita' sono in possesso di regolare agibilita' e rispettano le vigenti disposizioni in materia di sorvegliabilita';

    che le persone fisiche che gestiscono l'esercizio sono in possesso dei prescritti requisiti morali;

    che la legge regionale n. 32 del 2007, recante 'regolamentazione dell'attivita' dei centri di telefonia in sede fissa (phone center)', all'art. 12 - norma transitoria, dispone che:

    '1. I titolari dei centri di telefonia in sede fissa che gia' esercitano attivita' di cessione al pubblico di servizi telefonici alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a:

    1. richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 al comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

    2. porsi in regola con le prescrizioni previste dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 9 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga concessa dal comune, fino ad un massimo di dodici mesi, in caso di comprovata necessita' e su istanza motivata.

  2. Il comune dispone la chiusura immediata dei centri di telefonia in sede fissa di cui al comma 1 quando il titolare o il gestore o gli altri soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1.

  3. Il comune effettua la ricognizione dei centri di telefonia in sede fissa di cui al comma 1 e ne dispone la chiusura in caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, lettera b), senza che il titolare abbia provveduto a porsi in regola con le prescrizioni previste dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 9.

  4. Nei centri di telefonia in sede fissa di cui al comma 1 cessa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni attivita' diversa da quella di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) ed e)';

    che l'art. 4 della legge reg. n. 32/2007 - funzioni autorizzatorie dei comuni, stabilisce che: '1. L'apertura e il trasferimento di sede di un centro di telefonia in sede fissa sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

  5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione contiene tra l'altro copie della dichiarazione di inizio attivita' presentata al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 'Codice delle comunicazioni elettroniche' e della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale'.

  6. Il comune rilascia l'autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 (vale a dire dei requisiti morali) nonche':

    1. della disponibilita', all'atto della presentazione della domanda, del locale nel quale s'intende esercitare l'attivita';

    2. dell'indicazione del gestore preposto all'esercizio, se diverso dal richiedente l'autorizzazione;

    3. del rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi nonche' di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilita';

    4. del possesso della documentazione attestante la conformita' delle apparecchiature di comunicazione utilizzate ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria ...';

    che l'art. 9 disciplina i requisiti igienico-sanitari dei locali.

    Come si e' appena visto, l'art. 12 della legge reg. n. 32/2007 stabilisce che i centri di telefonia in sede fissa operanti alla data di entrata in vigore della legge, per adeguarsi ai citati requisiti ex art. 4, comma 3, nonche' a quelli previsti dall'art. 9, hanno un anno di tempo, salvo motivata proroga per un ulteriore anno. A questo scopo il Comune effettua una ricognizione dei centri di telefonia in sede fissa operanti nel suo territorio e ne dispone la chiusura nel caso in cui non abbiano provveduto ad adeguarsi entro il predetto termine. L'ultimo comma dell'art. 12 prevede quindi che nei centri di telefonia in sede fissa, dalla data della entrata in vigore della legge, debba cessare ogni altra attivita' diversa dalla cessione al pubblico dei servizi telefonici e dall'attivita' commerciale ad essa accessoria (cfr. art. 2, comma 2...

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