LEGGE REGIONALE 30 Novembre 2007, n. 32 - Regolamento dell''attivita'' dei centri di telefonia in sede fissa (phone center).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 104 del

4 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. Fatte salve le vigenti disposizioni statali sulle attivita' deicentri di telefonia in sede fissa, denominati anche phone center, la presente legge, in armonia con gli articoli 117 e 118 della Costituzione, ne disciplina l'insediamento e la gestione.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione e definizioni

  2. La presente legge si applica all'attivita' di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico.

  3. Ai fini della presente legge s'intende per:

    1. centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi locale ove e' svolta l'attivita' commerciale di cessione al pubblico di servizi telefonici;

    2. cessione al pubblico di servizi telefonici, ogni attivita' commerciale che importi una connessione telefonica o telematica al solo scopo di fornire servizi di telefonia vocale da realizzarsi nei locali a tale scopo attrezzati;

    3. titolare del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto a cui e' rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 4;

    4. gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che pone materialmente in essere le attivita' di cessione dei servizi telefonici di cui alla presente legge;

    5. attivita' commerciale accessoria, ogni attivita' riferita aservizi e prodotti strettamente connessi alla cessione al pubblico di servizi di telefonia.

  4. Nei centri di telefonia in sede fissa sono ammesse le sole attivita' di cui al comma 2, lettere b) ed e).

    Art. 3. Requisiti morali per l'esercizio dell'attivita' di cessione di servizi di telefonia in sede fissa

  5. Non possono esercitare l'attivita' di cessione al pubblico diservizi di telefonia in sede fissa, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

    1. sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli da 102 a 109 del codice penale;

    2. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

    3. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al titolo VI del libro II del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi;

    4. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

    5. sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita" e successive modificazioni, o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

  6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quandonon e' stata concessa la riabilitazione, il divieto di esercizio dell'attivita' permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata ovvero, qualora la pena si sia estinta in altro modo, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

  7. In caso di societa' o associazioni, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal gestore, nonche' da tutti i soggetti per i quali e' previsto l'accertamento di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

  8. L'accertamento dei...

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