Sentenza nº 621 da C.G.A.R. Sicilia, 17 Novembre 2014
Data di Resoluzione | 17 Novembre 2014 |
Emittente | C.G.A.R. Sicilia |
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Gabriele Carlotti, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
Alessandro Corbino, Consigliere
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA (Sez. I) n. 527/2000, resa tra le parti, concernente: Lavoro - Inquadramento q.f. superiore ? Rigetto domanda
sul ricorso n. 758/ 2001, proposto da:
ABBATE Salvatore, RAPISARDA Maria Angela, LIBRA Massimo, MIRONE Lucia, GULLOTTA Serafina, FEDE Gemma -
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Seminara, con domicilio eletto presso Pietro Allotta in Palermo, via Trentacoste n. 89
UNIVERSITA? DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati G. Calandra su delega di N. Seminara e avv. di Stato Mango;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il TAR ha respinto il ricorso n. 2582/1997 R.G. per l'annullamento dei provvedimenti con i quali il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Catania ha escluso dai benefici derivanti dal combinato disposto degli artt. 1 legge n. 63/1989 e 11 legge n. 236/1995 i ricorrenti, dipendenti non docenti assunti sulla base di un concorso bandito per posti delle nuove qualifiche introdotte dalla legge n. 312/1980, e, per l'effetto, ha rigettato la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori asseritamente svolte.
L'Università si è costituita e resiste all'appello con memoria depositata il 4 giugno 2014.
In vista della discussione pubblica anche la difesa degli odierni appellanti ha depositato memorie di precisazione e di replica.
All'udienza dell?8 luglio 2014 l'appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Gli odierni appellanti, vincitori di concorso bandito per una qualifica prevista dal sistema di organizzazione delle carriere introdotto dalla legge n. 312/1980, hanno impugnato in prime cure il provvedimento con il quale l'Amministrazione Universitaria aveva rigettato le domande di inquadramento nella qualifica funzionale superiore, preteso perché corrispondente alle mansioni effettivamente svolte secondo quanto previsto degli artt. 1 della legge n. 63/1989 e 11 della legge n. 263/1995.
Nel rigettare la richiesta, in particolare, l'Amministrazione aveva motivato con il fatto che il beneficio poteva essere riconosciuto soltanto al personale non docente in base a concorsi banditi per l'assunzione a posti delle carriere previste dall'ordinamento precedente l'entrata in vigore della cit. legge n. 312/1980.
Il provvedimento così reso veniva impugnato con motivi di censura con i quali i ricorrenti, tra i quali anche gli odierni appellanti, denunciavano l'erroneità dell'applicazione della legge n. 63/1989 e n. 236/1995, considerato che una interpretazione ?costituzionalmente orientata? delle norme in questione avrebbe dovuto comportare l'applicazione del sistema di inquadramento...
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