D.L. 6 marzo 2014, n. 16
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leg
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso
i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza
comunale;
p) prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi
la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili
alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione
energetica e architettonica;
q) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o
da altri eventi calamitosi, prevedere riduzioni del carico
fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o
inutilizzabilità determinate da tali eventi;
r) prevedere che le funzioni amministrative di cui al
comma 1 del presente articolo e al presente comma siano
esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 280, e dalla regione autonoma e dagli enti locali
della Valle d’Aosta, ai sensi e per gli effetti del decreto legi-
slativo 3 agosto 2007, n. 142;
s) riformare, d’intesa con la regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia, la disciplina della notificazione degli atti
tavolari.
4. Dall’attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dai me-
desimi commi 1 e 3 devono prioritariamente essere utiliz-
zate le strutture e le professionalità esistenti nell’ambito
delle amministrazioni pubbliche.
III
D.L. 6 marzo 2014, n. 16. Disposizioni urgenti in materia
di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la fun-
zionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 54 del 6 marzo 2014).
1. (Disposizioni in materia di TARI e TASI). 1. All’articolo
1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do:
«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel
primo e nel secondo periodo, per un ammontare comples-
sivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e
alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo
13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a
quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamen-
te alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto
di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge
n. 201, del 2011»;
b) il comma 688 è sostituito dal seguente:
«688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga al-
l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo
le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nonchè, tramite apposito bollettino di
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni
di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versa-
mento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di
cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari
e postali. Con decreto del Direttore generale del Diparti-
mento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione
e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono
alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce
le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, preve-
dendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale
e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI
e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno.»;
c) il comma 691 è sostituito dal seguente:
«691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla sca-
denza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento
e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione
della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali,
alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
d) il comma 731 è sostituito dal seguente:
«731. Per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un con-
tributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, è stabilita, secondo una metodologia adotta-
ta sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali,
la quota del contributo di cui al periodo precedente di
spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti
standard ed effettivi dell’IMU e della TASI.».
2. All’onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede,
quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 7
quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili pos-
seduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province,
dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario na-
zionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7,
comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della
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