Sentenza nº 455 da Veneto, Venezia, 23 Febbraio 2009

Data di Resoluzione23 Febbraio 2009
EmittenteVeneto - Venezia

Ricorso n. 2035/2008 Ord. n. 455/09

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti -Presidente

Marco Buricelli -Consigliere, rel. ed est.

Stefano Mielli -Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 2035 del 2008 proposto dalla ditta Fardous Phone di El Fardous Fatima, in persona della titolare El Fardous Fatima, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cappellaro e domiciliata presso la Segreteria del Tar ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

il Comune di Padova, in persona del legale rappresentante "pro tempore", costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Montobbio, Mizzoni, Lotto, Bernardi, Munari e Bicocchi, e domiciliato presso la Segreteria del Tar ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Padova -Settore Commercio e Attività Economiche, prot. n. 0201912 del 25 luglio 2008, concernente rigetto della domanda di autorizzazione per l'esercizio di un centro di telefonia fissa -phone center nei locali di Padova, Via G. Tiepolo, 28, e contestuale chiusura della attività, "in quanto all'interno dei locali destinati alla attività di telefonia viene esercitata l'attività di transfer -money -agenzia finanziaria, non considerata attività commerciale accessoria alla attività di telefonia e pertanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e 12, comma 4 della L. R. n. 32/07";

visto il ricorso, notificato il 28 ottobre 2008 e depositato in segreteria il 10 novembre 2008, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova, con i relativi allegati;

vista l'ordinanza n. 929 del 26 novembre 2008, con la quale la sezione ha accolto la domanda di emanazione di misure cautelari presentata dal ricorrente "fino alla decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale" dell'art. 12 della l. Reg. Veneto n. 32 del 2007; "questione che viene rimessa con separata ordinanza", con prosecuzione dell'esame della domanda cautelare nella camera di consiglio che sarà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, nella camera di consiglio del 26 novembre 2008 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Cappellaro per la ditta ricorrente e Bicocchi per il Comune di Padova;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

  1. - La ricorrente espone:

    - di esercitare, nei locali siti in Padova, via G. Tiepolo, 28, l'attività di telefonia in sede fissa - phone center dal 16 aprile 2007, sulla base della licenza della Questura di Padova, come da domanda presentata in data 31 marzo 2006 , in assenza della comunicazione di motivi ostativi nei successivi 60 giorni, e in seguito alla presentazione, in data 27 marzo 2006, della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) al Ministero delle comunicazioni;

    - che i locali dove viene esercitata l'attività sono in possesso di regolare agibilità e rispettano le vigenti disposizioni in materia di sorvegliabilità;

    - che le persone fisiche che gestiscono l'esercizio sono in possesso dei prescritti requisiti morali;

    - che la legge regionale n. 32 del 2007, recante "regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa (phone center)", all'art. 12 -norma transitoria, dispone che:

    "1. I titolari dei centri di telefonia in sede fissa che già esercitano attività di cessione al pubblico di servizi telefonici alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a:

    1. richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 al comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

    2. porsi in regola con le prescrizioni previste dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 9 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga concessa dal comune, fino ad un massimo di dodici mesi, in caso di comprovata necessità e su istanza motivata.

  2. Il comune dispone la chiusura immediata dei centri di telefonia in sede fissa di cui al comma 1 quando il titolare o il gestore o gli altri soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, non risultano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1.

  3. Il comune effettua la ricognizione dei centri di telefonia in sede fissa di cui al comma 1 e ne dispone la chiusura in caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, lettera b), senza che il titolare abbia provveduto a porsi in regola con le prescrizioni previste dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 9.

  4. Nei centri di telefonia in sede fissa di cui al comma 1 cessa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni attività diversa da quella di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) ed e)";

    - che l'art. 4 della l. reg. n. 32/07 -funzioni autorizzatorie dei comuni, stabilisce che:

    "1. L'apertura e il trasferimento di sede di un centro di telefonia in sede fissa sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

  5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione contiene tra l'altro copie della dichiarazione di inizio attività presentata al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale".

  6. Il comune rilascia l'autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 (vale a dire dei requisiti morali) nonché:

    1. della disponibilità, all'atto della presentazione della domanda, del locale nel quale s'intende esercitare l'attività;

    2. dell'indicazione del gestore preposto all'esercizio, se diverso dal richiedente l'autorizzazione;

    3. del rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità;

    4. del possesso della documentazione attestante la conformità delle apparecchiature di comunicazione utilizzate ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria...";

    -che l'art. 9 disciplina i requisiti igienico -sanitari dei locali.

    Come si è appena visto, l'art. 12 della l. reg. n. 32/07 stabilisce che i centri di telefonia in sede fissa operanti alla data di entrata in vigore della legge, per adeguarsi ai citati requisiti ex art. 4, comma 3, nonché a quelli previsti dall'art. 9, hanno un anno di tempo, salvo motivata proroga per un ulteriore anno. A questo scopo il Comune effettua una ricognizione dei centri di telefonia in sede fissa operanti nel suo territorio e ne dispone la chiusura nel caso in cui non abbiano provveduto ad adeguarsi entro il predetto termine. L'ultimo comma dell'art. 12 prevede quindi...

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