N. 24 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, promossi con ordinanze del 28 giugno e del 10 maggio 2007 dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra Di Lorenzo Carmine ed altra e Paduano Michele ed altre e il Consorzio Cooperative Costruzioni ed altri, iscritte ai nn. 209 e 210 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione di Di Lorenzo Carmine ed altra e di Paduano Michele ed altre e del Consorzio Cooperative Costruzioni nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Raffaele Fattoruso per Di Lorenzo Carmine ed altra e per Paduano Michele ed altre, Felice Laudadio e Carlo Russo per il Consorzio Cooperative Costruzioni e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Nel corso della causa civile avente ad oggetto la determinazione dell'indennita' di occupazione di terreni sottoposti a procedura espropriativa nel quadro degli interventi per la ricostruzione delle zone terremotate, ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 28 giugno 2007 (r. o. n. 209 del 2008), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per violazione dell'art. 3, secondo comma, dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e dell'art. 111, primo e secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 6, primo comma, della suddetta Convenzione.

La norma censurata dispone che 'i verbali di concordamento dell'indennita' di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione'.

Nel giudizio a quo gli attori, proprietari di suoli assoggettati a procedura espropriativa per la realizzazione degli interventi nelle zone terremotate, pur avendo stipulato a suo tempo verbali di concordamento, pretendono l'indennita' di occupazione, assumendo che la mancata emanazione nei termini del decreto di esproprio, ha determinato la caducazione dell'accordo e, quindi, anche della rinuncia, che in esso era compresa, ad ogni azione giudiziaria per l'indennita'. La scadenza dell'occupazione, in data 18 novembre 1998, avrebbe comportato la perdita della proprieta' dei privati e l'acquisizione pubblica per l'irreversibile trasformazione del fondo con destinazione ad opera pubblica (cosiddetta occupazione appropriativa o accessione invertita), restando inefficaci le proroghe legislative dell'occupazione, successivamente intervenute.

Assume il rimettente che la sopravvenuta disposizione determina irragionevolmente (e quindi con violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost.) la reviviscenza degli effetti delle dichiarazioni dei proprietari (di accettazione dell'indennita' offerta e rinuncia alle azioni indennitarie), ormai caducate dalla mancata tempestiva adozione del decreto di espropriazione, in modo da conferire all'atto dismissivo del diritto all'indennita' un carattere aleatorio, venendo scisso l'atto abdicativo del proprietario dalla condizione sua propria, quella del sopravvenire di un atto espropriativo, che invece e' mancato, con lesione dell'affidamento del cittadino che abbia compiuto una valutazione in termini di convenienza economica della propria rinuncia.

La volonta' legislativa di emanare leggi retroattive deve essere in primo luogo non irragionevole e non lesiva di valori costituzionalmente protetti.

La norma, ad avviso del rimettente, sarebbe altresi' lesiva del diritto di proprieta', perche' verrebbe a legittimare a posteriori un nuovo modo di perdita della proprieta' che, rendendo irrilevante sia la mancata sopravvenienza del decreto di esproprio, sia l'effetto traslativo dell'accessione invertita, crea un'incertezza ben maggiore di quella che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha censurato riguardo all'occupazione appropriativa in se'.

Da ultimo, intervenendo la norma censurata nei giudizi in corso, gia' istruiti dal rimettente in base all'esplicita adesione all'orientamento della Cassazione sulla ratio e gli effetti dell'art.

9 d.lgs. 20 settembre...

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