Sentenza nº 2746 da Council of State (Italy), 27 Maggio 2014

Data di Resoluzione27 Maggio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Carmine Volpe, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA ? MILANO, Sez. I, n. 411 del 14 febbraio 2013, resa tra le parti, concernente disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di vendita;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3805 del 2013, proposto da:

IMPRESA INDIVIDUALE DI FEDE PAOLO ANTONIO, in persona del titolare DI FEDE PAOLO ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Randazzo, Gaetano Morazzoni e Andrea Di Porto, con domicilio eletto presso Andrea Di Porto in Roma, via Giovanni Battista Martini, n. 13;

COMUNE DI PIOLTELLO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Andena, Fabio Romanenghi e Mariano Protto, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Cicerone, n. 44;

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, non costituita in giudizio;

FEDERDISTRIBUZIONE ? FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE IMPRESE E DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Roderi e Angela Turi, con domicilio eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, n. 1/A;

ad adiuvandum:

UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Randazzo, Gaetano Morazzoni e Andrea Di Porto, con domicilio eletto presso Andrea Di Porto in Roma, via Giovanni Battista Martini, n. 13;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pioltello, di Federdistribuzione ? Federazione delle Associazioni delle Imprese e delle Organizzazioni Associative della Distribuzione Moderna Organizzata e dell'Unione del Commercio dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Gaetano Morazzoni, Barbara Randazzo, Giovanni Corbyons, su delega dell'avv. Mariano Protto, e Giorgio Roderi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il Sindaco del Comune di Pioltello, con ordinanza n. 10 del 12 gennaio 2012, avente ad oggetto ? Ordinanze n. 127 del 1/12/2011 ?Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa ? Aperture domenicali e festive ? anno 2012? ? e n. 96 del 13/05/2012 ?Disciplina degli orari di attività dei pubblici esercizi? ? Revoca?, oltre a revocare le precedenti citate ordinanze, ha precisato che ??a decorrere dal 1° gennaio 2012, devono ritenersi abrogati: l'obbligo al rispetto degli orari di apertura e di chiusura; l'obbligo alla chiusura domenicale e festiva; l'obbligo alla giornata di chiusura infrasettimanale?, aggiungendo che ?l'eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti?: ciò in applicazione dell'art. 31, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del conforme parere espresso in materia dal competente ufficio regionale (UO Commercio).

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 411 del 14 febbraio 2013, nella resistenza dell'intimato Comune di Pioltello, con l'intervento ad adiuvandum dell'Unione del Commercio dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e con quello ad opponendum della Federdistribuzione ? Federazione delle Associazioni delle Imprese e delle Organizzazioni Associative della Distribuzione Moderna Organizzata, ha ritenuto legittima la predetta ordinanza e infondato il ricorso proposto dall'Impresa individuale Di Fede Paolo Antonio [le cui censure erano imperniate sulla violazione dell'art. 50 d. lgs. n. 267/2000; dell'art. 103 l.r. n. 6/2010; degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, sulla violazione dell'art. 103 l.r. n. 6/2010 per mancato rispetto dei criteri e limiti da esso imposti ai fini della disciplina degli orari; violazione di principi e disposizioni europee (comunitarie) e conseguente obbligo di disapplicazione della norma interna incompatibile; violazione del diritto europeo sotto il profilo degli effetti anticoncorrenziali prodotti da una disciplina di totale deregolamentazione; illegittimità derivata dalla incostituzionalità della disposizione statale applicata ? art. 31, comma 1, d.l. n. 201/2011].

  2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la predetta impresa individuale Di Fede Paolo Antonio, chiedendone la riforma alla stregua di due serie di motivi, la prima della quale concerne la legittimazione e l'interesse ad agire, mentre la seconda è articolata in quattro mezzi di gravami, rubricati rispettivamente ?Erroneità della sentenza appellata in merito alla violazione delle norme procedurali (art. 50 d. lgs. n. 267/2000; art. 42 d. lgs. n. 267/2000, art. 103 l.r. n. 6/2010; artt. 7 e 8 l. n. 241/1990) e al difetto di motivazione del...

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