Sentenza nº 65 da Constitutional Court (Italy), 01 Aprile 2014

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione01 Aprile 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 65

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nonché dell’art. 54, comma 4, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), promosso dal Tribunale ordinario di Verona, nel procedimento vertente tra B.M. ed altro e A.P.A. ed altri, con ordinanza del 23 maggio 2013, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 28 febbraio 2013, il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69); in via subordinata, il medesimo Tribunale ha altresì sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

    1.2.– Il Tribunale rimettente riferisce di essere chiamato a decidere in composizione collegiale – in conformità all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 – una controversia in materia di liquidazione di onorari di avvocato, ai sensi dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), controversia per la quale il legislatore delegato ha previsto la trattazione dinanzi al giudice in composizione collegiale, nelle forme del rito sommario di cognizione; il Tribunale evidenzia che nel giudizio a quo, per effetto della contestazione dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio e del conseguente ampliamento del thema decidendum, si determinerebbe l’inammissibilità del rito sommario, attesa l’esclusione, prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, della possibilità di conversione del rito sommario (art. 702-ter, comma 2, cod. proc. civ.) e l’onere per la parte ricorrente di riproporre il giudizio nelle forme del rito ordinario.

    1.3.– Il rimettente dubita, in primo luogo, della legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 sotto il profilo della violazione dell’art. 76 Cost., per contrasto con il principio di delega stabilito dall’art. 54 della legge n. 69 del 2009; in particolare, ad avviso del giudice a quo, l’art. 54, comma 4, lettera a), della legge delega, laddove prevede il mantenimento dei «criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dalla legislazione vigente», si riferirebbe al criterio generale di composizione monocratica del giudice stabilito dall’art. 50-ter cod. proc. civ., e non già ai criteri speciali previsti dagli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, relativa ai procedimenti di liquidazione degli onorari di avvocato.

    1.3.1.– A sostegno di tale interpretazione, il Tribunale evidenzia che l’art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69 del 2009, non fa alcun richiamo alla normativa speciale, che è invece richiamata dalle successive lettere b) e c) del medesimo articolo.

    1.3.2.– Inoltre la lettura, offerta dal rimettente, del criterio posto dall’art. 54, comma 4, lettera a), della legge delega risulterebbe coerente con il criterio fissato dal comma 2 dello stesso art. 54, il quale richiedeva che la riforma realizzasse «il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti»; ad avviso del Tribunale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
2 temas prácticos
  • Sentenza Nº 04247 della Corte Suprema di Cassazione, 19-02-2020
    • Italia
    • Sezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 19 Febrero 2020
    ...con quanto accadeva prima con il Pretore e il Conciliatore - anche in assenza della collegialità, potendosi desumere dalla anzidetta sentenza n. 65 del 2014 della Corte costituzionale - e, quindi, con un'interpretazione conforme alla Costituzione - che, nel caso del Giudice di pace, non è l......
  • Sentenza Nº 23259 della Corte Suprema di Cassazione, 18-09-2019
    • Italia
    • Seconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 18 Septiembre 2019
    ...150, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso>; nonchè della sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2014, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 14, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2011, i......
2 sentencias
  • Sentenza Nº 04247 della Corte Suprema di Cassazione, 19-02-2020
    • Italia
    • Sezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 19 Febrero 2020
    ...con quanto accadeva prima con il Pretore e il Conciliatore - anche in assenza della collegialità, potendosi desumere dalla anzidetta sentenza n. 65 del 2014 della Corte costituzionale - e, quindi, con un'interpretazione conforme alla Costituzione - che, nel caso del Giudice di pace, non è l......
  • Sentenza Nº 23259 della Corte Suprema di Cassazione, 18-09-2019
    • Italia
    • Seconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • 18 Septiembre 2019
    ...150, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso>; nonchè della sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2014, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 14, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2011, i......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT