Sentenza nº 338 da Constitutional Court (Italy), 10 Ottobre 2008

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione10 Ottobre 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 338

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO ”

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 26 novembre 2007, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza depositata il 26 novembre 2007 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato – in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che i condannati per uno dei reati indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis della stessa legge possano essere ammessi al regime di semilibertà solo se abbiano espiato i due terzi della pena, anche se il residuo non eccede i tre anni.

    Riferisce il rimettente di essere chiamato a decidere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 della legge n. 354 del 1975, o, in subordine, di detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter della medesima legge, presentata il 20 luglio 2007 da un detenuto condannato alla pena di tre anni di reclusione per il reato di violenza sessuale su minore infraquattordicenne, previsto dagli artt. 609-bis e 609-ter, primo comma, numero 1), del codice penale. Il giudice a quo precisa che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il 2 maggio 2006 e che la fine della stessa è fissata, allo stato, al 1° febbraio 2009, tenuto conto della liberazione anticipata già concessa.

    Il Tribunale rimettente riferisce altresì di aver valutato, in precedenza, analoghe istanze proposte dal medesimo detenuto e di averle respinte, quanto all’affidamento in prova al servizio sociale, perché a fronte della gravità del fatto criminoso «era mancata una convincente revisione critica ed inoltre la personalità del condannato era connotata da immaturità caratteriale», e, quanto alla detenzione domiciliare, perché risultava carente il presupposto della infrabiennalità della pena inflitta.

    Ciò posto, il giudice a quo evidenzia come la prosecuzione dell’osservazione penitenziaria abbia fatto registrare una evoluzione dell’atteggiamento del detenuto rispetto al fatto di reato, dall’iniziale «negazione dell’atto deviante» all’assunzione di responsabilità e di considerazione per la vittima, «ciò purtuttavia nella cornice di un quadro di personalità sostanzialmente inalterato, e bisognoso di ulteriori approfondimenti psicologici, anche diretti a saggiare la veridicità del suo nuovo sentire e l’assenza di finalità strumentali».

    Il Tribunale di sorveglianza afferma, quindi, che i risultati dell’osservazione della personalità del detenuto non sarebbero tuttora «di pregnanza tale, da giustificare la concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale», e che neppure potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, la detenzione domiciliare, in quanto, anche a prescindere dai requisiti di ammissibilità, quest’ultima misura, avente carattere prevalentemente contenitivo, non sarebbe «significativamente in grado di assecondare, nel caso concreto, il processo di risocializzazione del condannato, che necessita di ulteriore lavoro psicologico e terapeutico e di prescrizioni mirate al reinserimento sociale».

    Diversamente, a parere del giudice a quo, i progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento risulterebbero pienamente coerenti con la sua ammissione al regime di semilibertà, data la disponibilità di un posto di lavoro (già ricoperto fino al momento dell’arresto), e considerata tra l’altro, alla luce dell’informativa resa dalla competente autorità di pubblica sicurezza, l’assenza di ragioni ostative consistenti nel collegamento del detenuto con elementi della criminalità organizzata. Quanto alla carenza di una domanda in tal senso formulata dall’interessato, il rimettente evidenzia che l’ammissione al regime di semilibertà può essere disposta in via officiosa, come affermato da una giurisprudenza consolidata, sulla base della previsione contenuta nell’art. 678, comma 1, del codice di procedura penale, oltre che del rapporto di continenza che sussiste tra il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà, tale per cui la domanda di ammissione alla prima misura comprenderebbe anche l’altra.

    Tanto premesso, il giudice a quo rileva come la normativa vigente non...

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